Art. 8. 
  1. I cittadini della provincia  di  Bolzano  possono  sollevare  la
eccezione di nullita' di atti o provvedimenti  amministrativi  emessi
dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art.  1,
nonche' delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti,  che
siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art. 7. 
  2.  L'eccezione  puo'  essere  sollevata  anche  oralmente  dinanzi
all'organo, ufficio o  concessionario  che  ha  emesso  l'atto  o  il
provvedimento  o  dal  quale   proviene   la   comunicazione   o   la
notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni  da  quello  in
cui l'interessato ne ha avuto  conoscenza  o  da  quello  in  cui  la
comunicazione o la notificazione viene eseguita.  Se  l'eccezione  e'
proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio  provvede  a
redigere apposito verbale. 
  3. L'eccezione puo' essere proposta, nello stesso termine e con  le
stesse modalita', davanti al sindaco o ad un suo delegato del  comune
di residenza dell'interessato, quando l'atto,  il  provvedimento,  la
comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici
o concessionari che abbiano sede in altro  comune.  In  tal  caso  la
dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che  la  contiene
sono, immediatamente,  trasmessi,  a  cura  del  comune,  all'organo,
ufficio o concessionario competente. 
  4.  L'eccezione  puo'  essere   altresi'   sollevata   direttamente
all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione  di
notifica. 
  5. L'eccezione di nullita' sospende gli effetti dell'atto. 
  6. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza
della eccezione, provvede, a sua  cura  e  spese,  alla  rinnovazione
nella  lingua  richiesta  ed  alla  notificazione   o   comunicazione
dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci  giorni
decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. 
I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal  caso  prorogati
fino   alla   data   della   notifica   o   comunicazione   dell'atto
tempestivamente rinnovato. 
  7. In caso di infondatezza della eccezione l'organo, l'ufficio o il
concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni,  da'
notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende
a produrre i suoi effetti. 
  8. L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi
6 e 7 determina comunque la inefficacia dell'atto.