Art. 9. 
  1. Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o
il concessionario non abbia gia' accolto  l'eccezione,  l'interessato
deve dimostrare l'appartenenza  al  gruppo  linguistico  mediante  la
produzione del  certificato  di  cui  all'art.  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modificazioni. 
  2. La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci
giorni di cui al comma 2 dell'art. 8. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma  1  dell'art.  7  l'interessato  e'
esentato dal fornire la prova di cui comma 2 del presente articolo. 
  4. In mancanza  della  tempestiva  produzione  del  certificato  la
eccezione di nullita' va rigettata e l'atto  continua  a  produrre  i
suoi effetti nella lingua in cui e' stato redatto. 
 
          Nota all'art. 9:
             Il  testo  dell'art. 18 del D.P.R. n. 752/1976 (Norme di
          attuazione   dello   statuto   speciale    della    regione
          Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  proporzionale  negli
          uffici  statali  siti  nella  provincia  di  Bolzano  e  di
          conoscenza  delle  due  lingue nel pubblico impiego), cosi'
          come modificato dall'articolo unico  del  D.P.R.  24  marzo
          1981,  n.  216,  dall'art.  2 del D.P.R. 29 aprile 1982, n.
          327, e dall'art. 1 del D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, e'  il
          seguente:
             "Art.  18. - La dichiarazione di appartenenza ad uno dei
          tre  gruppi  linguistici  viene  resa  e  sottoscritta  nel
          censimento  generale  della  popolazione  da ogni cittadino
          maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal  legale
          rappresentante.
             Copia  della  dichiarazione rimane al dichiarante mentre
          l'originale viene conservato nel comune di  residenza  che,
          salva  a  tutti  gli  effetti  la  segretezza  dei dati del
          censimento,   a   richiesta   dell'interessato,   certifica
          l'appartenenza   ad   un  gruppo  linguistico  in  base  al
          documento conservato presso il comune stesso.
             La  dichiarazione di cui al primo comma puo' essere resa
          successivamente alle operazioni  di  rilevazione  censuaria
          nel  comune di residenza con le modalita' di cui all'art. 4
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
               a)  dal  cittadino o dal legale rapresentante che alla
          data del censimento sia residente in uno dei  comuni  della
          provincia  di  Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni
          di rilevazione censuaria non abbia  reso  la  dichiarazione
          perche'  temporaneamente assente dalla provincia stessa. In
          questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di
          residenza entro sei mesi dal rientro in provincia;
               b)  dal cittadino o dal legale rappresentante che, non
          essendo stato residente nella  provincia  di  Bolzano  alla
          data del censimento, trasferisce la propria residenza in un
          comune di detta provincia nel  periodo  intercensuario.  In
          questo  caso  la  dichiarazione deve essere resa nel comune
          suddetto entro sei mesi dal trasferimento;
               c)   dal  cittadino  che  nel  periodo  intercensuario
          raggiunge la maggiore eta' o  riacquista  la  capacita'  ed
          intende   modificare   la  dichiarazione  resa  dal  legale
          rappresentante nel censimento o ai sensi  della  precedente
          lettera  b).  In  questi  casi la dichiarazione deve essere
          resa nel comune di residenza nel termine di  sei  mesi  dal
          raggiungimento della maggiore eta'.
             Copia  delle  dichiarazioni  di cui al comma precedente,
          qualora siano  rese  entro  quattro  mesi  dalla  data  del
          censimento,  sono  trasmesse  dal comune, tramite l'ufficio
          statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto
          centrale   di   statistica  ai  fini  della  determinazione
          ufficiale del dato globale  della  consistenza  dei  gruppi
          linguistici.
             La  dichiarazione  di appartenenza ad uno dei tre gruppi
          linguistici ha validita' fino a quando non sara' sostituita
          dalla dichiarazione resa nel successivo censimento.
             In  caso  di  incompletezza  o  di errori concernenti la
          dichiarazione  di  appartenenza  ad  uno  dei  tre   gruppi
          linguistici,  riscontrati  in  sede di revisione, non si fa
          luogo   a   rettificare   di   ufficio   ma   si    procede
          all'acquisizione  di  una nuova dichiarazione con le stesse
          modalita' delle operazioni di censimento.
             I  genitori,  che  in  occasione del censimento generale
          della popolazione si dichiarano appartenenti a due  diversi
          gruppi  linguistici  tra  quelli  di cui al primo comma del
          presente  articolo,  qualora  non   concordino   circa   la
          dichiarazione   di  appartenenza  ad  uno  dei  due  gruppi
          linguistici da rendere per conti dei figli minori,  possono
          astenersi  dal  rendere  tale  dichiarazione,  dandone atto
          nell'apposito modulo. Tale facolta' puo' essere  esercitata
          dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera a)
          (temporaneamente assenti  dalla  provincia  alla  data  del
          censimento) e alla lettera b) (nuovi residenti in provincia
          dopo la data del censimento) del precedente terzo  comma  e
          con le modalita' ivi previste.
             Ai  soli  fini  dell'applicazione del disposto del primo
          comma  dell'art.  4  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26 luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano
          avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, possono,
          in  qualsiasi  momento  durante  il periodo intercensuario,
          dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno  dei  tre
          gruppi  linguistici, con le modalita' di cui al citato art.
          4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
             I  figli di genitori che si siano avvalsi della facolta'
          di cui al precedente settimo comma, devono  rendere,  entro
          sei  mesi  dal  raggiungimento  della  maggiore  eta' o dal
          riacquisto   della   capacita',   la    dichiarazione    di
          appartenenza  ad  uno  dei  tre  gruppi  linguistici con le
          modalita' di cui al  gia'  citato  art.  4  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15.
             Al  fine  di  concorrere  ad assicurare la liberta' e la
          segretezza della dichiarazione di appartenenza ad  uno  dei
          tre   gruppi   linguistici,   il  presidente  della  Giunta
          provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio  provinciale
          di  censimento ispezioni sullo svolgimento delle operazioni
          di censimento e di segnalare  al  commissario  del  Governo
          irregolarita',   comunque   rilevate.  Il  commissario  del
          Governo, accertata l'irregolarita', adotta i  provvedimenti
          necessari.
             I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente
          al  presidente  della  Giunta  provinciale  e   al   comune
          competente.  La  Giunta provinciale ha facolta' di proporre
          ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste
          a   tutela   della   liberta'   e  della  segretezza  della
          dichiarazione di cui al primo comma.
             I  dati  del  censimento  relativo  alla consistenza dei
          gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
             Ai  fini della partecipazione agli esami di accertamento
          della conoscenza delle  lingue  italiana  e  tedesca  e  ai
          concorsi  previsti  dal  presente decreto, il cittadino non
          residente in provincia di Bolzano, rende  la  dichiarazione
          di  appartenenza  ad  uno  dei tre gruppi linguistici della
          provincia stessa dinanzi al  segretario  comunale  o  altro
          funzionario  incaricato  dal  sindaco  del  comune ai sensi
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15".