Art. 9. 1. Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia gia' accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 2. La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'art. 8. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 l'interessato e' esentato dal fornire la prova di cui comma 2 del presente articolo. 4. In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullita' va rigettata e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui e' stato redatto.
Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 752/1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), cosi' come modificato dall'articolo unico del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dall'art. 2 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e dall'art. 1 del D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, e' il seguente: "Art. 18. - La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante. Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso. La dichiarazione di cui al primo comma puo' essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: a) dal cittadino o dal legale rapresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazione censuaria non abbia reso la dichiarazione perche' temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia; b) dal cittadino o dal legale rappresentante che, non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune suddetto entro sei mesi dal trasferimento; c) dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore eta' o riacquista la capacita' ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera b). In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore eta'. Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici. La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validita' fino a quando non sara' sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento. In caso di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, riscontrati in sede di revisione, non si fa luogo a rettificare di ufficio ma si procede all'acquisizione di una nuova dichiarazione con le stesse modalita' delle operazioni di censimento. I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, qualora non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conti dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facolta' puo' essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera a) (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera b) (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalita' ivi previste. Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, con le modalita' di cui al citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I figli di genitori che si siano avvalsi della facolta' di cui al precedente settimo comma, devono rendere, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore eta' o dal riacquisto della capacita', la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalita' di cui al gia' citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, il presidente della Giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento ispezioni sullo svolgimento delle operazioni di censimento e di segnalare al commissario del Governo irregolarita', comunque rilevate. Il commissario del Governo, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti necessari. I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al presidente della Giunta provinciale e al comune competente. La Giunta provinciale ha facolta' di proporre ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste a tutela della liberta' e della segretezza della dichiarazione di cui al primo comma. I dati del censimento relativo alla consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della partecipazione agli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e ai concorsi previsti dal presente decreto, il cittadino non residente in provincia di Bolzano, rende la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia stessa dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".