ART. 15. 
                           (Decreti-legge) 
 
  1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati
ai sensi dell'articolo 77  della  Costituzione  sono  presentati  per
l'emanazione al Presidente della Repubblica con la  denominazione  di
"decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze
straordinarie  di  necessita'  e  di  urgenza  che  ne   giustificano
l'adozione, nonche' dell'avvenuta  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge: 
    a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76  della
Costituzione; 
    b) provvedere nelle materie  indicate  nell'articolo  72,  quarto
comma, della Costituzione; 
    c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata
negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; 
    d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti; 
    e)   ripristinare   l'efficacia   di   disposizioni    dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale  per  vizi  non  attinenti  al
procedimento: 
  3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il
loro contenuto deve essere specifico, omogeneo  e  corrispondente  al
titolo. 
  4. Il decreto-legge e'  pubblicato,  senza  ulteriori  adempimenti,
nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve
contenere  la  clausola  di  presentazione  al  Parlamento   per   la
conversione in legge. 
  5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di
conversione hanno efficacia dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima  non
disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. 
  6. Il Ministro di grazia  e  giustizia  cura  che  del  rifiuto  di
conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche'
della  mancata  conversione  per  decorrenza  del  termine  sia  data
immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          Note all'art. 15: 
            -  Il  testo  dell'art.  77  della  Costituzione  e'   il
          seguente: 
            "Art. 77. - Il Governo non puo', senza delegazione  delle
          Camere,  emanare  decreti  che  abbiano  valore  di   legge
          ordinaria. 
            Quando, in casi straordinari di necessita'  e  d'urgenza,
          il  Governo   adotta,   sotto   la   sua   responsabilita',
          provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
          stesso presentarli per  la  conversione  alle  Camere  che,
          anche  se  sciolte,  sono  appositamente  convocate  e   si
          riuniscono entro cinque giorni. 
            I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non  sono
          convertiti  in  legge  entro  sessanta  giorni  dalla  loro
          pubblicazione. Le  Camere  possono  tuttavia  regolare  con
          legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
          convertiti". 
            - Per il testo dell'art. 76 della Costituzione si veda la
          precedente nota all'art. 14. 
            -  Per  il  testo  dell'art.  72,  quarto   comma   della
          Costituzione si veda nelle note all'art. 5.