ART. 16. 
                (Atti aventi valore o forza di legge, 
             Valutazione delle conseguenze finanziarie) 
  1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'  della
Corte dei conti i decreti del Presidente della  Repubblica,  adottati
su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli  articoli
76 e 77 della Costituzione. 
  2. Il Presidente  della  Corte  dei  conti,  in  quanto  ne  faccia
richiesta la Presidenza di una  delle  Camere,  anche  su  iniziativa
delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le
valutazioni della Corte in ordine alle  conseguenze  finanziarie  che
deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o  dalla
emanazione  di  un  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo   su
delegazione delle Camere. 
 
          Nota all'art. 16: 
            Per il testo degli articoli 76 e 77 della Costituzione si
          veda, rispettivamente, le precedenti  note  all'art.  14  e
          all'art. 15.