ART. 17. 
                            (Regolamenti) 
 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  parere  del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta  giorni  dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: 
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
    b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti
legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli  relativi  a
materie riservate alla competenza regionale; 
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o  di
atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si  tratti  di  materie
comunque riservate alla legge; 
    d) l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle  amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 
    e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di  lavoro  pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali. 
  2.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Consiglio  di
Stato, sono emanati i regolamenti per la  disciplina  delle  materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le  leggi  della  Repubblica,  autorizzando  l'esercizio
della  potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme
generali regolatrici della materia e dispongono  l'abrogazione  delle
norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari. 
  3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita'  sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente  conferisca  tale  potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono
essere adottati con  decreti  interministeriali,  ferma  restando  la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti ministeriali ed  interministeriali  non  possono  dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati  dal  Governo.  Essi
debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
prima della loro emanazione. 
  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali,   che   devono   recare   la   denominazione    di
"regolamento", sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della  Corte  dei  conti  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.