Art. 16. 
  1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge,
l'espressione "uffici consolari" indica gli uffici consolari di prima
categoria. 
  2. Le  relative  circoscrizioni  comprendono  quelle  degli  uffici
consolari ad essi aggregati con decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri. 
  3. Nei Paesi in cui non esistono  gli  uffici  consolari  di  prima
categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla  presente  legge
sono svolte dalle ambasciate, previa  consultazione  degli  organismi
locali rappresentativi della comunita' italiana.