Art. 16. 1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione "uffici consolari" indica gli uffici consolari di prima categoria. 2. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. 3. Nei Paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunita' italiana.