Art. 17. 1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonche' di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonche' di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati. 2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento unita' da assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunita' italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni. 3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' elevato di ottantacinque unita' da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedano comunita' italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli affari esteri puo' assumere le predette unita' di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unita' all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n. 462, ed eventuali altri divieti di assunzione. 4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge. 5. La rilevazione degli italiani all'estero potra' essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.
Note all'art. 17: - Il D.P.R. n. 18/1967 reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". - Il primo comma dell'art. 3 della legge n. 462/1980 (Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari) sostituisce l'originario secondo comma dell'art. 153 del D.P.R. n. 18/1967 con il comma di seguito riportato: "Per particolari esigenze di servizio degli uffici all'estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento posti del contingente di cui all'art. 152 (si veda appresso), impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi e fino ad un numero di unita' i cui periodi complessivi di impiego non superino annualmente i mille e duecento mesi". Gli altri due commi di detto art. 3 cosi' proseguono: "I predetti contratti possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego. Gli impiegati in servizio con contratto temporaneo al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere assunti, a domanda, con contratto a tempo indeterminato secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e 5. Si prescinde in questo caso dal limite massimo di eta' e dal requisito della residenza previsti dai predetti articoli 2 e 5. La stessa disposizione si applica a coloro che fruiscono della riserva di posti di cui all'art. 5". L'art. 2 della legge n. 462/1980, citato nell'articolo soprariportato, sostituisce il secondo comma dell'art. 152 del D.P.R. n. 18/1967 (per il testo si veda appresso). L'art. 5 della medesima legge n. 462/1980, citato anch'esso nell'articolo soprariportato, sostituisce l'art. 155 dello stesso D.P.R. n. 18/1967 con il testo di seguito riportato: "Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). - Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di eta', che siano di buona condotta e di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie per le quali debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue, di quella dell'ambiente, degli usi locali e del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti. Le condizioni di cui al comma precedente sono accertate mediante idonea prova d'esame. Il Ministero sulla base del risultato delle prove autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro. Nelle predette prove per le prime assunzioni dopo l'entrata in vigore della presente legge, cento posti sono riservati a coloro che furono assunti temporaneamente a contratto ai sensi dell'art. 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Per le assunzioni di cittadini italiani non residenti, di cui al secondo comma dell'art. 152 (v. appresso), il Ministro degli affari esteri costituisce, con proprio decreto, una commissione, comprendente anche una rappresentanza del personale, che provvede alla tenuta dell'elenco degli aspiranti contrattisti, alla valutazione dei requisiti e della idoneita' degli stessi, da accertare mediante prova di esame, esperibile anche presso gli uffici all'estero, e alla ponderazione di piu' domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini della ponderazione costituisce titolo di preferenza, tra i requisiti prescritti, il numero degli anni di residenza nel Paese in cui deve attuarsi l'assunzione. Sulla base del giudizio della commissione, il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. Il viaggio, eventualmente compiuto dagli aspiranti contrattisti cosi' prescelti per raggiungere la sede all'estero dove saranno assunti come contrattisti, e' considerato di servizio agli effetti dell'art. 159". - Si riporta il testo dell'intero art. 152 del D.P.R. n. 18/1967, come modificato dall'art. 2 della legge n. 462/1980 (si veda qui appresso anche l'art. 1 della medesima legge): "Art. 152 (Contingente, luogo di reclutamento e nazionalita'). L'Amministrazione degli affari esteri puo' assumere, nel limite complessivo di un contingente di millequattrocento unita', personale a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria. Gli impiegati a contratto svolgono mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie. Essi sono assunti tra cittadini italiani residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi in cui vi sia difficolta' di ricoprire posti in organico con personale di ruolo e di reclutare in loco il personale idoneo necessario, possono essere assunti cittadini italiani non residenti. I predetti Paesi sono determinati all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dovra' contenere anche l'indicazione delle mansioni per le quali e' prevista l'assunzione di personale a contratto, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonche' l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'elenco degli aspiranti contrattisti. A secondo delle esigenze il Ministro stabilisce, nei limiti del contingente di cui al primo comma, le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie". - L'art. 1 della legge n. 462/1980 e' cosi' formulato: "Art. 1. - Il contingente indicato nel primo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato a 1.450 unita'. Alla copertura delle vacanze che si verranno cosi' a determinare nel contingente a seguito del predetto aumento, si procedera' mediante assunzioni graduali per non piu' di 150 unita' all'anno. Nei primi due anni di applicazione della presente legge la predetta aliquota e' aumentata a 200. Il contingente puo' essere aumentato di una entita' pari ai posti eventualmente non assegnati nell'anno precedente".