Art. 17. 
  1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari  ed  i
registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967, n. 200, nonche' di agevolare le operazioni di  registrazione  e
rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli  affari
esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno
dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche  inclusi  i
programmi di base ed applicativi nonche'  di  sistemi  elettronici  e
telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati. 
  2. Per  la  fase  di  avvio  delle  operazioni  previste  al  comma
precedente, il  Ministero  degli  affari  esteri  e'  autorizzato  ad
assumere, con le modalita' di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13  agosto  1980,  n.
462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge
ed eventuali altri divieti di  assunzione,  impiegati  con  contratto
temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento  unita'
da assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari  di
prima  categoria,  in  relazione  alla  consistenza  delle  comunita'
italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni. 
  3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed  agli  uffici
consolari   di   far   fronte   ai   maggiori    compiti    derivanti
dall'applicazione  della  presente  legge,   il   contingente   degli
impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni,
e'  elevato  di  ottantacinque  unita'  da  assumere  ed   assegnarsi
prioritariamente agli  uffici  all'estero  nelle  cui  circoscrizioni
risiedano  comunita'   italiane   particolarmente   consistenti.   Il
Ministero degli affari esteri puo' assumere  le  predette  unita'  di
personale anche in deroga al limite di centocinquanta unita' all'anno
previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto
1980, n. 462, ed eventuali altri divieti di assunzione. 
  4. Le assunzioni  del  personale  previste  dal  presente  articolo
possono essere effettuate a  partire  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  5.  La  rilevazione  degli  italiani   all'estero   potra'   essere
effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica. 
 
          Note all'art. 17:
             -    Il    D.P.R.    n.   18/1967   reca:   "Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri".
             -  Il  primo  comma  dell'art. 3 della legge n. 462/1980
          (Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze  delle
          rappresentanze   diplomatiche  e  degli  uffici  consolari)
          sostituisce l'originario secondo comma  dell'art.  153  del
          D.P.R. n. 18/1967 con il comma di seguito riportato:
             "Per  particolari  esigenze  di  servizio  degli  uffici
          all'estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento
          posti   del  contingente  di  cui  all'art.  152  (si  veda
          appresso), impiegati temporanei per periodi non superiori a
          sei  mesi  e  fino  ad  un  numero  di unita' i cui periodi
          complessivi di impiego non superino annualmente i  mille  e
          duecento mesi".
             Gli altri due commi di detto art. 3 cosi' proseguono:
             "I  predetti  contratti possono essere rinnovati per una
          sola volta e per un periodo non superiore a sei  mesi.  Gli
          impiegati  assunti  con  contratto  temporaneo  non possono
          essere assunti con nuovo contratto temporaneo se  non  dopo
          trascorsi   almeno   sei   mesi  dalla  scadenza  del  loro
          precedente rapporto di impiego.
             Gli  impiegati  in  servizio con contratto temporaneo al
          momento dell'entrata in vigore della presente legge possono
          essere   assunti,   a   domanda,   con  contratto  a  tempo
          indeterminato secondo le modalita' previste dagli  articoli
          2  e  5.  Si prescinde in questo caso dal limite massimo di
          eta' e dal requisito della residenza previsti dai  predetti
          articoli  2 e 5. La stessa disposizione si applica a coloro
          che fruiscono della riserva di posti di cui all'art. 5".
             L'art.  2  della legge n. 462/1980, citato nell'articolo
          soprariportato, sostituisce il secondo comma dell'art.  152
          del  D.P.R.   n.  18/1967  (per il testo si veda appresso).
          L'art. 5 della medesima legge n. 462/1980, citato anch'esso
          nell'articolo  soprariportato, sostituisce l'art. 155 dello
          stesso D.P.R. n. 18/1967 con il testo di seguito riportato:
             "Art.  155  (Requisiti  e modalita' per l'assunzione). -
          Possono essere  assunti  a  contratto  coloro  che  abbiano
          compiuto  il  diciottesimo  e  non superato il quarantesimo
          anno di eta', che siano di buona condotta e di costituzione
          fisica  idonea all'espletamento delle mansioni per le quali
          debbono essere impiegati.
             Le  persone  da  assumere devono dimostrare di possedere
          l'attitudine e le qualificazioni  professionali  necessarie
          per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed
          ausiliarie per le quali  debbono  essere  impiegate.  Nella
          valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene
          conto, fra  l'altro,  della  conoscenza  delle  lingue,  di
          quella  dell'ambiente,  degli  usi locali e del corso degli
          studi effettuati e dei titoli conseguiti.
             Le  condizioni di cui al comma precedente sono accertate
          mediante idonea prova d'esame. Il Ministero sulla base  del
          risultato  delle  prove  autorizza gli uffici interessati a
          stipulare il contratto.  I  contratti  sono  approvati  con
          decreto  del  Ministro.  Nelle  predette prove per le prime
          assunzioni dopo l'entrata in vigore della  presente  legge,
          cento  posti  sono  riservati  a  coloro che furono assunti
          temporaneamente a contratto ai  sensi  dell'art.  53  della
          legge 24 gennaio 1979, n. 18.
             Per  le  assunzioni di cittadini italiani non residenti,
          di cui al secondo comma dell'art.  152  (v.  appresso),  il
          Ministro  degli  affari  esteri  costituisce,  con  proprio
          decreto,   una   commissione,   comprendente   anche    una
          rappresentanza  del  personale,  che  provvede  alla tenuta
          dell'elenco degli aspiranti contrattisti, alla  valutazione
          dei  requisiti e della idoneita' degli stessi, da accertare
          mediante prova di esame, esperibile anche presso gli uffici
          all'estero, e alla ponderazione di piu' domande concorrenti
          per  la  medesima  sede.   Ai   fini   della   ponderazione
          costituisce   titolo   di   preferenza,   tra  i  requisiti
          prescritti, il numero degli anni di residenza nel Paese  in
          cui  deve  attuarsi  l'assunzione.  Sulla base del giudizio
          della  commissione,  il  Ministero  autorizza  gli   uffici
          interessati   a   stipulare   il   contratto.  Il  viaggio,
          eventualmente compiuto dagli aspiranti  contrattisti  cosi'
          prescelti  per  raggiungere la sede all'estero dove saranno
          assunti come contrattisti, e' considerato di servizio  agli
          effetti dell'art. 159".
             - Si riporta il testo dell'intero art. 152 del D.P.R. n.
          18/1967,  come  modificato  dall'art.  2  della  legge   n.
          462/1980  (si  veda  qui  appresso  anche  l'art.  1  della
          medesima legge):
             "Art.   152   (Contingente,   luogo  di  reclutamento  e
          nazionalita'). L'Amministrazione degli affari  esteri  puo'
          assumere,  nel  limite  complessivo  di  un  contingente di
          millequattrocento unita',  personale  a  contratto  per  le
          esigenze  delle  rappresentanze diplomatiche e degli uffici
          consolari di prima categoria.  Gli  impiegati  a  contratto
          svolgono mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie.
             Essi  sono  assunti  tra cittadini italiani residenti da
          almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui
          debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi
          in cui vi sia difficolta' di ricoprire  posti  in  organico
          con  personale di ruolo e di reclutare in loco il personale
          idoneo  necessario,  possono   essere   assunti   cittadini
          italiani  non  residenti. I predetti Paesi sono determinati
          all'inizio di ogni anno  con  decreto  del  Ministro  degli
          affari  esteri  di  concerto  con  quello  del  tesoro.  Il
          decreto, da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale,  dovra'
          contenere  anche  l'indicazione delle mansioni per le quali
          e' prevista l'assunzione di personale  a  contratto,  delle
          conoscenze  linguistiche  e degli altri requisiti richiesti
          per l'assunzione, nonche' l'invito a chi vi abbia interesse
          a   presentare   domanda   al  Ministero  per  l'iscrizione
          nell'elenco degli aspiranti contrattisti.
             A  secondo  delle  esigenze  il Ministro stabilisce, nei
          limiti del contingente di cui al primo comma,  le  aliquote
          di  personale  da  adibire  rispettivamente  a  mansioni di
          concetto, esecutive ed ausiliarie".
             - L'art. 1 della legge n. 462/1980 e' cosi' formulato:
             "Art.  1.  -  Il  contingente  indicato  nel primo comma
          dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          gennaio  1967,  n.  18,  e'  aumentato a 1.450 unita'. Alla
          copertura delle vacanze che si verranno cosi' a determinare
          nel   contingente   a  seguito  del  predetto  aumento,  si
          procedera' mediante assunzioni graduali per non piu' di 150
          unita'  all'anno.  Nei primi due anni di applicazione della
          presente legge la predetta aliquota e' aumentata a 200.
             Il contingente puo' essere aumentato di una entita' pari
          ai posti eventualmente non assegnati nell'anno precedente".