Art. 18. 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica  su  proposta  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del  tesoro,
dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale  di
statistica, e' emanato il regolamento per  l'esecuzione  della  legge
stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione  e  per  la
tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.