Art. 19. 
  1. All'onere derivante dalla presente legge,  valutato  in  lire  5
miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui  per  i  successivi
esercizi finanziari, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1988-1990,  al  capitolo  6856  dello  stato  di  previsione  per  il
Ministero  del   tesoro   per   il   1988,   utilizzando   l'apposito
accantonamento. 
  2. Per gli adempimenti di competenza  del  Ministero  dell'interno,
ivi compresi quelli  dell'articolo  14,  terzo  comma,  e'  riservata
nell'ambito degli stanziamenti di cui  al  comma  1  la  somma  di  2
miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990. 
3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o  non  erogate
  nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per  gli  stessi
  fini  nell'arco   di   due   esercizi   finanziari   immediatamente
  successivi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
  con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.