Art. 10. Le funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione delle miniere concernono la ricerca, la coltivazione e la polizia delle miniere. La regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, puo' avvalersi del Corpo nazionale delle miniere. Lo svolgimento, nel territorio della Valle d'Aosta, delle attivita' di cui all'art. 4, primo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificata dal titolo II della legge 15 giugno 1984, n. 246, avviene, in ogni caso, previa consultazione della regione.