Art. 10.
  Le    funzioni    amministrative    in    materia   di   disciplina
dell'utilizzazione  delle   miniere   concernono   la   ricerca,   la
coltivazione e la polizia delle miniere.
  La  regione,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma
precedente, puo' avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.
  Lo svolgimento, nel territorio della Valle d'Aosta, delle attivita'
di cui all'art. 4, primo comma, della legge 6 ottobre 1982,  n.  752,
modificata dal titolo II della legge 15 giugno 1984, n. 246, avviene,
in ogni caso, previa consultazione della regione.