Art. 9.
  In  attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3,  lettera  e),  della
legge  costituzionale  medesima,  e  dell'art. 2 della legge 5 agosto
1981, n. 453, e tenuto conto del disposto dell'art.  11  della  legge
costituzionale  citata, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le
funzioni amministrative in materia di  disciplina  dell'utilizzazione
delle  miniere  esercitate  nel  territorio  regionale  sia da organi
centrali e periferici dello Stato sia da enti e istituti  pubblici  a
carattere  nazionale  o interregionale, ivi comprese le funzioni gia'
esercitate dagli enti  soppressi  in  attuazione  dell'art.  113  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  Restano  ferme  le  funzioni  amministrative  gia'  trasferite alla
regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia.
  Restano  ferme  le  attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri
enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio  1978,
n.  196,  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio
1982, n. 182.