Art. 9. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera e), della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e tenuto conto del disposto dell'art. 11 della legge costituzionale citata, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione delle miniere esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni gia' esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Restano ferme le funzioni amministrative gia' trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia. Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.