Art. 6.
                     Nuove concessioni e rinnovi
  1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti
di distribuzione automatica di carburanti, possono essere  rilasciate
solo  previa  rinuncia  alla concessione di due impianti installati e
funzionanti (erogazione  effettiva  di  carburanti  negli  ultimi  12
mesi),  ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo
impegno  al   loro   smantellamento,   da   avviare   contestualmente
all'ottenimento della nuova concessione.
  2.  La  norma di cui al comma 1 non e' applicabile per gli impianti
di distribuzione di solo GPL per i  quali  vale  la  limitazione  del
numero  complessivo dei punti di vendita (P.V.) che non puo' superare
comunque il 6% del totale  dei  P.V.  di  tutti  i  carburanti  della
regione.
  3. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati
nei centri storici, se incompatibili con la normativa  urbanistica  e
se  le  stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia
di licenze di accesso.
  4.  Sono  escluse  dal  divieto  di  cui  al comma 3 le concessioni
relative ad impianti di distribuzione siti nelle  localita'  montane,
nelle   piccole   isole  e  nei  piccoli  centri  abitati,  ove  essi
costituiscano unico punto di rifornimento  di  carburanti  e  distino
almeno  km  15,  sulla  viabilita'  ordinaria,  da  altro impianto di
distribuzione.
  5.   Non  possono  essere  accordate  nuove  concessioni  ne'  sono
rinnovabili  le  concessioni  intestate  a   soggetti   privi   della
sperimentata, ovvero comprovabile, capacita' tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria necessaria a  garantire  la  continuita'  e  la
regolarita'  nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione
dei carburanti.
  6.  I  requisiti di cui al comma 5 saranno valutati secondo criteri
predeterminati e oggettivi e tali comunque da  garantire  l'esercizio
effettivo degli impianti da parte del titolare della concessione.