Art. 6. Nuove concessioni e rinnovi 1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti, possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi 12 mesi), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione. 2. La norma di cui al comma 1 non e' applicabile per gli impianti di distribuzione di solo GPL per i quali vale la limitazione del numero complessivo dei punti di vendita (P.V.) che non puo' superare comunque il 6% del totale dei P.V. di tutti i carburanti della regione. 3. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso. 4. Sono escluse dal divieto di cui al comma 3 le concessioni relative ad impianti di distribuzione siti nelle localita' montane, nelle piccole isole e nei piccoli centri abitati, ove essi costituiscano unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno km 15, sulla viabilita' ordinaria, da altro impianto di distribuzione. 5. Non possono essere accordate nuove concessioni ne' sono rinnovabili le concessioni intestate a soggetti privi della sperimentata, ovvero comprovabile, capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti. 6. I requisiti di cui al comma 5 saranno valutati secondo criteri predeterminati e oggettivi e tali comunque da garantire l'esercizio effettivo degli impianti da parte del titolare della concessione.