Art. 21. 1. Gli agenti scelti e gli assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato titolo per il conseguimento della qualifica superiore, sono promossi a decorrere dalla stessa data previo scrutino pe rmerito assoluto. 2. Al personale che riveste la qualifica di assistente capo al 1 gennaio 1988 e attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 30 giorni cui e ammesso a domanda secondo l'ordine di ruolo. Le modalita' di attuazione e di partecipazione al corso, nonche' la durata ed i programmi del medesimo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 3. Al predetto personale che supera il corso di aggiornamento e' attribuita, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al superamento del corso, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articol 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. I posti di vice ispettore non attribuiti nel concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 3480 posti nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 38 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono portati in aumento al concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 440 posti nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 1987 ai sensi dell'articolo 40 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, da modificarsi avendo riguardo all'anzianita' di servizio e alla validita' delle domande presentate. La nomina a vice ispettore decorre dalla data di approvazione della graduatoria.
Note all'art. 21: - Il testo del quinto comma dell'art. 140 (Inquadramento nei livelli retributivi) della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresi' attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello ai fini della ulteriore progressione economica". - Il testo degli articoli 38 e 40 della legge n. 668/1986 (per il titolo si veda nelle note all'art. 20) e' il seguente: "Art. 38. - 1. I posti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dal precedente articolo 37, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno comunque disponibili nelle aliquote riservate di cui al predetto articolo 9, sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio ed una prova consistente in domande e risposte su argomenti prefissati. 2. Al concorso straordinario e' ammesso il personale della Polizia di Stato in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestiva uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 3. I vincitori del concorso, che devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in quanto applicabili. In ogni caso detto personale non potra' precedere nel ruolo l'ultimo dei vincitori dei concorsi previsti ai citati articoli. 4. Gli idonei al predetto concorso, che devono frequentare il corso contemplato dal precedente comma 3, verranno collocati nella qualifica di vice ispettore in soprannumero riassorbibile". "Art. 40. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 336, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, 400 posti della qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio e colloquio, al quale e' ammesso esclusivamente il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che non abbia titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 38. 2. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336".