Art. 22 
  1. Alle guardie del Corpo degli agenti  di  custodia,  che  abbiano
compiuto cinque anni di servizio, e conferita la qualifica di scelto. 
  2. Alle guardie scelte del Corpo  degli  agenti  di  custodia,  che
abbiano compiuto dieci anni di servizio, e'  conferito  il  grado  di
appuntato. 
  3. Agli appuntati del Corpo degli agenti di  custodia  che  abbiano
cinque anni di anzianita' di grado o quindici anni  di  servizio,  e'
conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata tabella  A
di equiparazione alle  qualifiche  del  personale  della  polizia  di
Stato. 
  4. Gli avanzamenti di cui ai commi precedenti si conseguono a ruolo
aperto, previo giudizio di idoneita' della commissione prevista 
dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 
  5. Agli appuntati scelti del Corpo degli  agenti  di  custodia  con
almeno un anno di anzianita' nel grado, e' attribuita la qualifica di
ufficiale di polizia  giudiziaria,  previo  superamento  di  apposito
corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a
cui possono accedere  a  domanda.  I  programmi  e  le  modalita'  di
svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta,  sono
stabiliti con determinazione del direttore generale degli istituti di
prevenzione e di pena. 
  6. Nei periodi di servizio di cui ai  commi  precedenti  non  vanno
computati gli anni per i quali gli interessati sono  stati  giudicati
non idonei  all'avanzamento,  nonche'  i  periodi  di  detrazione  di
anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal
servizio per motivi disciplinari. 
  7. Le guardie scelte del Corpo  degli  agenti  di  custodia  e  gli
appuntati, che alla data di entrata in vigore  della  presente  legge
abbiano maturato titolo pe r la promozione al grado  superiore,  sono
promossi, previa valutazione di idoneita' delle autorita'  competenti
ad esprimere i giudizi di avanzamento, con  decorrenza  dalla  stessa
data di entrata in vigore della legge. 
  8. La data in cui  e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria e quella del 1› gennaio  dell'anno  successivo  a
quello in cui si  e'  concluso  il  corso.  Dalla  medesima  data  al
personale che supera il corso di cui al comma  5  spetta  un  aumento
stipendiale nella misura pari  al  2,50  per  cento  dello  stipendio
tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in  caso
di promozione al grado superiore e  non  costituisce  presupposto  pe
rl'applicazione del quinto comma dell'articolo  140  della  legge  11
luglio 1980, n. 312. 
 
          Note all'art. 22:
             -   Il   testo   dell'art.   3  del  R.D.  n.  2584/1937
          (Regolamento per il Corpo degli agenti  di  custodia  degli
          istituti   di  prevenzione  e  di  pena),  come  sostituito
          dall'art. 1 del D.P.R. n. 896/1981, e' il seguente:
             "Art.  3  (Commissione centrale). - E' costituita presso
          il  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  per  le  funzioni
          indicate  nel presente regolamento, la commissione centrale
          per il personale del Corpo degli agenti di custodia.
             La  commissione  e' nominata con decreto del Ministro di
          grazia  e  giustizia  ed  e'  composta  da  un  magistrato,
          designato  dal  direttore  generale  per  gli  istituti  di
          prevenzione e di  pena,  che  la  presiede,  dal  direttore
          dell'ufficio  per  il  personale  del Corpo degli agenti di
          custodia, da un impiegato del  ruolo  amministrativo  della
          carriera  direttiva  dell'Amministrazione degli istituti di
          prevenzione e di pena con qualifica di dirigente  superiore
          e  da  un  ufficiale  superiore  del  Corpo degli agenti di
          custodia.
             Espleta le mansioni di segretario un cancelliere.
             In  caso  di deliberazione a parita' di voto, prevale il
          voto del presidente.
             Il  presidente  e  i  componenti  non  di  diritto della
          commissione centrale durano in carica tre anni".
             -  Per il testo dell'art. 140, quinto comma, della legge
          n.  312/1981, si veda nelle note all'art. 21.