ART. 42
(Comitati regionali dell'INPS).
1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"In ogni capoluogo di regione e istituito un comitato regionale
dell'Istituto composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in
rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in
rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in
rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli
esercenti attivita' commerciali;
4) un rappresentante dell'ente regione;
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato
regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un
funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione".
2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati
su designazione delle rispettive confederazioni sindacali piu'
rappresentative a carattere nazionale".
3. Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
Nota all'art. 42, commi 1, 2 e 3:
Il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 639/1970, come
modificato dalla presente legge, e il seguente:
"Art. 33. - In ogni capoluogo di regione e istituito un
comitato regionale dell'istituto composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei
quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno
in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in
rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali;
4) un rappresentante dell'ente regione;
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o
dell'ispettorato regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello
Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso
designato;
7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione.
Il comitato e costituito con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro
per il tesoro.
I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono
nominati su designazione delle rispettive confederazioni
sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
Il comitato, nella seduta di insediamento che deve essere
convocata dal membro piu' anziano di eta' entro quindici
giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, elegge
il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori
dipendenti ed un vice presidente tra i membri
rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette
sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se
necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non
sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti".