ART. 42 (Comitati regionali dell'INPS). 1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "In ogni capoluogo di regione e istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da: 1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali; 4) un rappresentante dell'ente regione; 5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro; 6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato; 7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto; 8) i presidenti dei comitati provinciali della regione". 2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale". 3. Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
Nota all'art. 42, commi 1, 2 e 3: Il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dalla presente legge, e il seguente: "Art. 33. - In ogni capoluogo di regione e istituito un comitato regionale dell'istituto composto da: 1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali; 4) un rappresentante dell'ente regione; 5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro; 6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato; 7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto; 8) i presidenti dei comitati provinciali della regione. Il comitato e costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. Il comitato, nella seduta di insediamento che deve essere convocata dal membro piu' anziano di eta' entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti".