ART. 43
(Competenze dei comitati regionali).
1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:
a) coordinare l'attivita' dei comitati provinciali costituiti
nell'ambito della circoscrizione regionale;
b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del
coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attivita'
e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza
sociale;
c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli
altri organismi similari al fine di fornire informazioni
sull'attivita' dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere
le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;
d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una
relazione in ordine all'attivita' svolta ed agli obiettivi da
perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;
e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza
del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di
previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47,
commi 3 e 4;
f) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto.
2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresi' i
compiti attribuiti al comitato provinciale.
3. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle
d'Aosta adotta le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
46.