ART. 44
(Composizione dei comitati provinciali).
1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e istituito un comitato
composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in
rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro.
Il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute da un
funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non
inferiore a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il
quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario
dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo
dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto".
Nota all'art. 44, comma 1:
Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 639/1970, come
modificato dalla presente legge, e il seguente:
"Art. 34. - Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e
istituito un comitato composta da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei
quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione o il direttore dell'ispettorato
provinciale del lavoro. Il titolare puo' farsi
rappresentare in singole sedute da un funzionario
dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore
a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello
Stato il quale puo' farsi rappresentare in singole sedute
da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di
qualifica non inferiore a primo dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto.
Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere
convocata dal membro piu' anziano di eta' entro quindici
giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del
comitato medesimo nel Foglio degli annunzi legali della
provincia, nomina nel proprio seno il presidente tra i
rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice
presidente tra i rappresentati dei datori di lavoro. Le
nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato.
Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non
sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.
Il presidente puo' delegare al vice presidente particolari
funzioni inerenti alla sua carica; in caso di assenza o
impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente e
assunto dal vice presidente. In caso di assenza o
impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle
funzioni vicarie e assunto dal membro del comitato piu'
anziano di eta'.
In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il
comitato delibera la sostituzione con le modalita' ed alle
condizioni fissate al secondo comma. Il comitato e
convocato per la sostituzione del presidente entro un mese
dalla data in cui la vacanza della carica si e
determinata".