ART. 45 (Organi collegiali periferici dell'INPS). 1.Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle provincie autonome. 2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto concerne la regione Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466. 3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono la loro attivita' fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.
Note all'art. 45, comma 2: - La legge 6 gennaio 1978, n. 58, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali". - La legge 11 agosto 1972, n. 466, reca: "Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e norme transitorie".