ART. 45 
 
(Organi collegiali periferici dell'INPS). 
1.Dei  comitati  provinciali  di  cui  all'articolo  44   fa   parte,
limitatamente al territorio della  regione  Trentino-Alto  Adige,  un
rappresentante delle  amministrazioni  di  ciascuna  delle  provincie
autonome. 
2. Resta fermo quanto  disposto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto  concerne  la  regione
Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466. 
3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di  entrata
in vigore della presente legge  proseguono  la  loro  attivita'  fino
all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi. 
 
          Note all'art. 45, comma 2:
          -  La  legge  6  gennaio  1978,  n.  58,  reca:  "Norme  di
          attuazione   dello   statuto   speciale    della    regione
          Trentino-Alto    Adige   in   materia   di   previdenza   e
          assicurazioni sociali".
          -  La  legge  11  agosto  1972, n. 466, reca: "Modifiche ed
          integrazioni, con  effetto  limitato  al  territorio  della
          regione  siciliana,  agli  articoli 33 e 34 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  aprile  1970,  n.   639,
          concernenti   la  composizione  dei  comitati  regionali  e
          provinciali dell'INPS e norme transitorie".