ART. 45
(Organi collegiali periferici dell'INPS).
1.Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte,
limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un
rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle provincie
autonome.
2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto concerne la regione
Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466.
3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge proseguono la loro attivita' fino
all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.
Note all'art. 45, comma 2:
- La legge 6 gennaio 1978, n. 58, reca: "Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e
assicurazioni sociali".
- La legge 11 agosto 1972, n. 466, reca: "Modifiche ed
integrazioni, con effetto limitato al territorio della
regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
concernenti la composizione dei comitati regionali e
provinciali dell'INPS e norme transitorie".