ART. 46
(Contenzioso in materia di prestazioni).
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso
i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le
prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto;
b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi
comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei
dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con
lavorazione, ancorche' parziale, in sotteraneo;
d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria;
e) la pensione sociale;
f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la
maternita';
g) i trattamenti familiari;
h) l'assegno per congedo matrimoniale;
i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai
privati.
2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad
eccezione di quelle di cui alle lettere b ) ed e), sono decisi da una
speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di
cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. come
sostituito dall'articolo 44 della presente legge.
3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e,
limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi,
alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del
comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli
artigiani e del rappresentante degli esercenti attivita' commerciali
in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4,
5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito
dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti
delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro.
4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal
comitato provinciale.
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale e di novanta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della
presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire
l'autorita' giudiziaria.
7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di
cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali ed
agli altri organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi
organi sencondo le procedure e le competenze previgenti.
8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non
sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.
9. Il direttore della competente sede dell'Istituto puo' sospendere
l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenziano
profili di illeggittimita'. In tal caso il provvedimento di
sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed
essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia,
il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione
o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene
comunque esecutiva.
10. Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma
dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
Nota all'art. 46, commi 2 e 3:
Per il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 639/1970 si veda
precedente nota all'art. 44, comma 1.