ART. 47
Contenzioso in materia di contributi
alle gestioni dei lavoratori autonomi).
1. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attivita' commerciali decidono, in via definitiva i ricorsi in
materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.
2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti
alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni
provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 e di
novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.
4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione
del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita'
giudiziaria.
5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le
contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi
centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente
legge sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le
procedure e le competenze previgenti.
6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non
sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.
Nota all'art. 47, comma 2:
Il testo dell'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e il
seguente:
"Art. 12. - Per la decisione dei ricorsi avverso
l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la
mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e
vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26
ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954,
n. 1136, e costituita presso gli uffici provinciali del
servizio per i contributi agricoli unificati una
commissione della quale fanno parte:
a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, che
la presiede;
b) un funzionario delegato dal direttore della sede
provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
c) un funzionario delegato dal presidente della cassa
mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;
d) due funzionari, di cui uno delegato dall'ispettorato
provinciale dell'agricoltura ed uno dall'ufficio tecnico
erariale;
e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.
Il direttore dell'ufficio provinciale del Servizio per
contributi agricoli unificati fa parte della commissione
con voto consuntivo.
Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di
categoria di cui al punto e), il prefetto sceglie dodici
nominativi tra quelli designati dalle organizzazioni
sindacali delle categorie nell'ambito della provincia.
Questi partecipano alle riunioni della commissione a turni
quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni e fatta dal
presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni
successivi di coloro che nell'anno abbiano gia' fatto parte
della commissione.
I rappresentanti di categoria non di turno hanno facolta'
di assistere alle riunioni della commissione".