ART. 47 
                 Contenzioso in materia di contributi 
               alle gestioni dei lavoratori autonomi). 
 
1. Il comitato amministratore per la gestione  dei  contributi  delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e quello  per  la  gestione
dei contributi e  delle  prestazioni  previdenziali  degli  esercenti
attivita' commerciali  decidono,  in  via  definitiva  i  ricorsi  in
materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni. 
2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e  delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e  coloni
decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi  dovuti
alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle  commissioni
provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n.  9.
3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e  2  e  di
novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. 
4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data  di  presentazione
del ricorso, gli interessati  hanno  facolta'  di  adire  l'autorita'
giudiziaria. 
5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e  le
contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli  organi
centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della  presente
legge  sono  decisi  dai  corrispondenti  nuovi  organi  secondo   le
procedure e le competenze previgenti. 
6. La proposizione dei  gravami  di  cui  al  presente  articolo  non
sospende il provvedimento emanato dall'Istituto. 
 
          Nota all'art. 47, comma 2:
          Il  testo  dell'art.  12  della  legge 9 gennaio 1963, n. 9
          (Elevazione  dei   trattamenti   minimi   di   pensione   e
          riordinamento  delle  norme  in  materia  di previdenza dei
          coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  e   il
          seguente:
          "Art.   12.   -   Per  la  decisione  dei  ricorsi  avverso
          l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o  la
          mancata  iscrizione  negli  elenchi nominativi dei soggetti
          dell'assicurazione   obbligatoria   per   l'invalidita'   e
          vecchiaia,  regolata  dalla presente legge e dalla legge 26
          ottobre 1957, n. 1047,  e  dell'assicurazione  obbligatoria
          contro  le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954,
          n. 1136, e costituita presso  gli  uffici  provinciali  del
          servizio   per   i   contributi   agricoli   unificati  una
          commissione della quale fanno parte:
           a)  il  direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, che
          la presiede;
           b)  un  funzionario  delegato  dal  direttore  della  sede
          provinciale  dell'Istituto   nazionale   della   previdenza
          sociale;
           c)  un  funzionario  delegato  dal  presidente della cassa
          mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;
           d)  due  funzionari,  di cui uno delegato dall'ispettorato
          provinciale dell'agricoltura ed  uno  dall'ufficio  tecnico
          erariale;
           e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.
          Il  direttore  dell'ufficio  provinciale  del  Servizio per
          contributi agricoli unificati fa  parte  della  commissione
          con voto consuntivo.
          Ai   fini   della   partecipazione  dei  rappresentanti  di
          categoria di cui al punto e), il  prefetto  sceglie  dodici
          nominativi   tra   quelli  designati  dalle  organizzazioni
          sindacali  delle  categorie  nell'ambito  della  provincia.
          Questi  partecipano alle riunioni della commissione a turni
          quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni e fatta dal
          presidente  in  base  a sorteggio, con esclusione nei turni
          successivi di coloro che nell'anno abbiano gia' fatto parte
          della commissione.
          I  rappresentanti  di categoria non di turno hanno facolta'
          di assistere alle riunioni della commissione".