ART. 48 
(Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati). 
 
1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo
comma, numeri 3 e 4, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come  sostituito  dall'articolo  2
della presente legge, sui ricorsi  di  loro  competenza  puo'  essere
sospesa  da  parte  del  direttore  generale  dell'Istituto,  ove  si
evidenzino profili di illegittimita'. Il provvedimento di sospensione
deve  essere  adottato  nel  termine  di  cinque  giorni  ed   essere
sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al
consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide  o
l'esecuzione della decisione o il suo  annullamento.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva. 
 
          Nota all'art. 48, comma 1:
          Per  il  testo  dell'art.  1 del D.P.R. n. 639/1970 si veda
          precedente nota all'art. 2, comma 1.