ART. 48
(Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati).
1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo
comma, numeri 3 e 4, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2
della presente legge, sui ricorsi di loro competenza puo' essere
sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto, ove si
evidenzino profili di illegittimita'. Il provvedimento di sospensione
deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere
sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o
l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
Nota all'art. 48, comma 1:
Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 639/1970 si veda
precedente nota all'art. 2, comma 1.