ART. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali). 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. 2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgano attivita' plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Note all'art. 49, comma 1, lettere b) e c): - La legge 8 agosto 1985, n. 443, e la "Legge-quadro per l'artigianato". - Il testo dell'art. 2135 del codice civile e il seguente: "Art. 2135 (Imprenditore agricolo) - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli 'c.c. 2195', quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". - L'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778 (Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento), sostituisce l'art. 206 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il D.P.R. n. 1124/1965, con il seguente: "Art. 206. - Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili. Nota all'art. 49, comma 3: L'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 1038/1961, e cosi' formulato: "Art. 34. - Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito quale delle tabelle indicate nell'art. 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, ne' tra gli enti contemplati dagli articoli 79 e 81. Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle".