ART. 49
(Classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali ed assistenziali).
1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha
effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e stabilita
sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed
acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca;
dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135
del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n.
778;
d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese
quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei
servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed
artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di
credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi
tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra
quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita'
varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a
domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a
condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di
famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si
debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i
datori di lavoro che svolgano attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei
settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti
da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797.
Note all'art. 49, comma 1, lettere b) e c):
- La legge 8 agosto 1985, n. 443, e la "Legge-quadro per
l'artigianato".
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo) - E' imprenditore
agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla
trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli
'c.c. 2195', quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura".
- L'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778
(Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la
definizione dell'impresa di allevamento), sostituisce
l'art. 206 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con il D.P.R.
n. 1124/1965, con il seguente:
"Art. 206. - Sono considerate aziende agricole o forestali,
ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita'
diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura,
all'allevamento degli animali ed attivita' connesse ai
sensi dell'art. 2135 del codice civile. Si reputano in ogni
caso agricole, a norma del primo comma del medesimo
articolo, le attivita' di allevamento delle specie
suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a
scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla
bachicoltura e simili.
Nota all'art. 49, comma 3:
L'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955, come
sostituito dall'art. 7 della legge n. 1038/1961, e cosi'
formulato:
"Art. 34. - Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sara' stabilito quale delle tabelle
indicate nell'art. 33 si debba applicare, agli effetti del
presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro
che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo
citato, ne' tra gli enti contemplati dagli articoli 79 e
81.
Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di
lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle
disposizioni relative agli assegni familiari applicabili
per le categorie delle corrispondenti tabelle".