ART. 49 
            (Classificazione dei datori di lavoro ai fini 
                   previdenziali ed assistenziali). 
 
1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto  ha
effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e  stabilita
sulla base dei seguenti criteri: 
 a) settore industria, per le attivita': manifatturiere,  estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione  dell'energia,  gas  ed
acqua; dell'edilizia; dei trasporti  e  comunicazioni;  della  pesca;
dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; 
 b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8  agosto
1985, n. 443; 
 c) settore agricoltura, per le attivita' di  cui  all'articolo  2135
del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986,  n.
778; 
 d) settore terziario, per le attivita':  commerciali,  ivi  comprese
quelle turistiche; di produzione, intermediazione e  prestazione  dei
servizi  anche  finanziari;  per  le   attivita'   professionali   ed
artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; 
 e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di
credito;  assicurative;   esattoriale,   relativamente   ai   servizi
tributari appaltati. 
2. I datori di lavoro  che  svolgono  attivita'  non  rientranti  fra
quelle di cui al comma  1  sono  inquadrati  nel  settore  "attivita'
varie"; qualora non abbiano finalita'  di  lucro  sono  esonerati,  a
domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica  assegni  familiari,  a
condizione  che  assicurino  ai  propri  dipendenti  trattamenti   di
famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. 
3. Con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale
sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma  si
debbano aggregare, agli effetti  previdenziali  ed  assistenziali,  i
datori di lavoro che svolgano attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in  atto  nei
settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o  derivanti
da  leggi  speciali  o  conseguenti  a  decreti  emanati   ai   sensi
dell'articolo 34 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797. 
 
          Note all'art. 49, comma 1, lettere b) e c): 
          - La legge 8 agosto 1985, n. 443, e  la  "Legge-quadro  per
          l'artigianato". 
          - Il testo dell'art. 2135 del codice civile e il  seguente:
          "Art.  2135  (Imprenditore  agricolo)  -  E'   imprenditore
          agricolo   chi   esercita   un'attivita'    diretta    alla
          coltivazione del fondo, alla silvicoltura,  all'allevamento
          del bestiame e attivita' connesse. 
          Si   reputano   connesse   le   attivita'   dirette    alla
          trasformazione o alla  alienazione  dei  prodotti  agricoli
          'c.c.  2195',  quando  rientrano   nell'esercizio   normale
          dell'agricoltura". 
          -  L'art.  1  della  legge  20  novembre   1986,   n.   778
          (Modificazioni degli articoli 206 e  207  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la
          definizione  dell'impresa  di   allevamento),   sostituisce
          l'art.  206  del  testo  unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, approvato con il D.P.R. 
          n. 1124/1965, con il seguente: 
          "Art. 206. - Sono considerate aziende agricole o forestali,
          ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita'
          diretta alla coltivazione  dei  fondi,  alla  silvicoltura,
          all'allevamento degli  animali  ed  attivita'  connesse  ai
          sensi dell'art. 2135 del codice civile. Si reputano in ogni
          caso  agricole,  a  norma  del  primo  comma  del  medesimo
          articolo,  le  attivita'  di   allevamento   delle   specie
          suinicole, avicole, cunicole,  itticole,  dei  selvatici  a
          scopo alimentare e quelle  attinenti  all'apicoltura,  alla
          bachicoltura e simili. 
          Nota all'art. 49, comma 3: 
          L'art. 34 del  testo  unico  delle  norme  concernenti  gli
          assegni familiari, approvato con D.P.R. n.  797/1955,  come
          sostituito dall'art. 7 della legge n.  1038/1961,  e  cosi'
          formulato: 
          "Art. 34. - Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sara'  stabilito  quale  delle  tabelle
          indicate nell'art. 33 si debba applicare, agli effetti  del
          presente testo unico, nei confronti dei  datori  di  lavoro
          che non rientrino tra le categorie  elencate  dall'articolo
          citato, ne' tra gli enti contemplati dagli  articoli  79  e
          81. 
          Il decreto di cui al comma precedente obbliga i  datori  di
          lavoro  e  i  lavoratori  dipendenti  all'osservanza  delle
          disposizioni relative agli  assegni  familiari  applicabili
          per le categorie delle corrispondenti tabelle".