ART. 50
(Contenzioso in materia di classificazione
dei datori di lavoro).
1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la
classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle
norme in materia di previdenza e assistenza sociale e dato il ricorso
al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere
presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il
provvedimento.
2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data
della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine
il ricorrente puo' adire l'autorita' giudiziaria.
3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del
provvedimento impugnato.