ART. 50 
              (Contenzioso in materia di classificazione 
                        dei datori di lavoro). 
 
1. Avverso i  provvedimenti  con  i  quali  l'Istituto  determina  la
classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione  delle
norme in materia di previdenza e assistenza sociale e dato il ricorso
al  comitato  esecutivo  entro   novanta   giorni   dalla   data   di
comunicazione del provvedimento impugnato.  Il  ricorso  deve  essere
presentato alla sede provinciale dell'Istituto  che  ha  adottato  il
provvedimento. 
2. Il ricorso deve essere deciso  entro  novanta  giorni  dalla  data
della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale  termine
il ricorrente puo' adire l'autorita' giudiziaria. 
3. La  proposizione  del  ricorso  non  sospende  l'applicazione  del
provvedimento impugnato.