ART. 51 (Norme generali sui ricorsi). 1. I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente; quelli in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono decisi dallo stesso Ministero. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi. 3. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.
Note all'art. 51, comma 3: Il testo dell'art. 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), e il seguente: "Art. 11. - Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione speciale e costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte: a) il presidente dell'istituto che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un rappresentante del Ministero del tesoro; d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; e) due rappresentanti dei datori di lavoro; f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria. Il presidente dell'istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante. I membri di cui alle lettere b ), c ), e ) ed f), sono nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, limitatamente ai membri di cui alle lettere e ) ed f) delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consuntivo".