ART. 51 
                    (Norme generali sui ricorsi). 
 
1. I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto,  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  decisi  dai
corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente; quelli
in  seconda   istanza   pendenti,   nelle   materie   di   competenza
dell'Istituto, davanti al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, sono decisi dallo stesso Ministero. 
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano
confermate le disposizioni in vigore in materia  di  termini  per  la
presentazione dei ricorsi amministrativi. 
3. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla  Gestione  speciale
di previdenza a favore dei dipendenti da imprese  esercenti  miniere,
cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo
11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5. 
 
          Note all'art. 51, comma 3:
          Il  testo  dell'art.  11  della  legge 3 gennaio 1960, n. 5
          (Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori
          delle miniere, cave e torbiere), e il seguente:
          "Art. 11. - Ferme restando le attribuzioni del consiglio di
          amministrazione  e  del  comitato  esecutivo  dell'Istituto
          nazionale della previdenza sociale per la gestione speciale
          e costituito un  comitato  di  vigilanza  del  quale  fanno
          parte:
           a) il presidente dell'istituto che lo presiede;
           b)  un  rappresentante  del  Ministero  del lavoro e della
          previdenza sociale;
           c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
           d)  un  rappresentante  del Ministero dell'industria e del
          commercio;
           e) due rappresentanti dei datori di lavoro;
           f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria.
          Il presidente dell'istituto ha facolta' di farsi sostituire
          da un suo rappresentante.
          I  membri  di  cui  alle  lettere b ), c ), e ) ed f), sono
          nominati per un quadriennio, con decreto del  Ministro  per
          il   lavoro  e  la  previdenza  sociale,  su  designazione,
          limitatamente ai membri di cui alle lettere e ) ed f) delle
          rispettive  organizzazioni  sindacali  di  categoria a base
          nazionale.
          Il  direttore  generale dell'Istituto partecipa alle sedute
          con voto consuntivo".