ART. 51
(Norme generali sui ricorsi).
1. I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai
corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente; quelli
in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza
dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sono decisi dallo stesso Ministero.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano
confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la
presentazione dei ricorsi amministrativi.
3. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale
di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere,
cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo
11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.
Note all'art. 51, comma 3:
Il testo dell'art. 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5
(Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere), e il seguente:
"Art. 11. - Ferme restando le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale per la gestione speciale
e costituito un comitato di vigilanza del quale fanno
parte:
a) il presidente dell'istituto che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del
commercio;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro;
f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria.
Il presidente dell'istituto ha facolta' di farsi sostituire
da un suo rappresentante.
I membri di cui alle lettere b ), c ), e ) ed f), sono
nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, su designazione,
limitatamente ai membri di cui alle lettere e ) ed f) delle
rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base
nazionale.
Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute
con voto consuntivo".