ART. 52
(Prestazioni indebite).
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque,
integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle
gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in
ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di
errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione,
erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato,
siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si
fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero
delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario
responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Nota all'art. 52, comma 1:
Per il testo dell'art. 26 della legge n. 153/1969 si veda
precedente nota all'art. 37, comma 3, lettera a).