ART. 53 
             (Prestazioni gia' di pertinenza all'ENAOLI). 
 
1. A decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge e  abrogato  l'articolo  1-sexies  del
decreto legge 18 agosto  1978,  n.  481,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte  che
fissa la competenza dell'INPS  in  materia  di  prestazioni  gia'  di
pertinenza dell'ENAOLI. 
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e  trasferita  ai
comuni. 
3. Il patrimonio e le entrate  della  gestione  speciale  di  cui  al
settimo  comma  del  citato  articolo  1-sexies  sono  trasferiti  al
Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni. 
 
          Nota all'art. 53, comma 1:
          Il  D.L.  n.  481/1978 reca: "Fissazione al 1o gennaio 1979
          del termine  previsto  dall'art.  113,  decimo  comma,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento
          o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del
          medesimo  decreto,  nonche'  norme  di   salvaguardia   del
          patrimonio  degli  stessi enti, delle istituzioni pubbliche
          di   assistenza   e   beneficienza   e   della    disciolta
          Amministrazione  per  le attivita' assistenziali italiane e
          internazionali".