ART. 53
(Prestazioni gia' di pertinenza all'ENAOLI).
1. A decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge e abrogato l'articolo 1-sexies del
decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che
fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni gia' di
pertinenza dell'ENAOLI.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e trasferita ai
comuni.
3. Il patrimonio e le entrate della gestione speciale di cui al
settimo comma del citato articolo 1-sexies sono trasferiti al
Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni.
Nota all'art. 53, comma 1:
Il D.L. n. 481/1978 reca: "Fissazione al 1o gennaio 1979
del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento
o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del
medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del
patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza e della disciolta
Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e
internazionali".