ART. 53 (Prestazioni gia' di pertinenza all'ENAOLI). 1. A decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e abrogato l'articolo 1-sexies del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni gia' di pertinenza dell'ENAOLI. 2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e trasferita ai comuni. 3. Il patrimonio e le entrate della gestione speciale di cui al settimo comma del citato articolo 1-sexies sono trasferiti al Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni.
Nota all'art. 53, comma 1: Il D.L. n. 481/1978 reca: "Fissazione al 1o gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali".