ART. 54
(Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e
pensionistici).
1. E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a
richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi
legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati
richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e
pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore
certificativo della situazione in essa descritta.