ART. 54 
(Accesso  dei  cittadini   ai   dati   personali,   previdenziali   e
                           pensionistici). 
 
1.  E'  fatto  obbligo  agli  enti  previdenziali  di  comunicare,  a
richiesta esclusiva dell'interessato  o  di  chi  ne  sia  da  questi
legalmente delegato o ne abbia diritto ai  sensi  di  legge,  i  dati
richiesti  relativi   alla   propria   situazione   previdenziale   e
pensionistica.  La  comunicazione  da  parte  degli  enti  ha  valore
certificativo della situazione in essa descritta.