ART. 55
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro - INAIL).
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie
alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di
imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione
all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi
ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del
patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento
finanziario. Alla medesima finalita' deve confermarsi l'azione di
controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto.
3. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033,
modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 maggio 1947, n. 438, e' aggiunto il seguente punto: "6) il
Direttore generale".
4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista
dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese
all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali.
5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono
essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso
di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione,
erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano
state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da' luogo a
recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme
predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto
in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato
richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a
quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo puo'
essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di
dolo o colpa grave.
Nota all'art. 55, comma 3:
Il testo dell'art. 1 del R.D. 6 luglio 1933, n. 1033
(Ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come
sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 438/1947 e come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e il
seguente:
"Art. 1. - Sono organi dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati tecnici;
5) il collegio dei sindaci;
6) il direttore generale".