ART. 56
(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).
1. Il controllo parlamentare sull'attivita' degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e esercitato da
una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove
deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari
gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.
2. La Commissione vigila:
a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli
utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi
disponibili;
b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di
gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
c) sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla
coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia
nazionale.
3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1
espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di
correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee di
tendenza degli interventi legislativi.
4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione
parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327,
relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.
5. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 56, comma 4:
La legge 6 giugno 1973, n. 327, reca: "Modifiche delle
norme relative alla commissione di vigilanza della Cassa
depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista
dall'art. 3, libro I, del testo unico approvato con regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453".