ART. 56 (Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo). 1. Il controllo parlamentare sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. 2. La Commissione vigila: a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili; b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; c) sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. 3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi. 4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza. 5. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 marzo 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 56, comma 4: La legge 6 giugno 1973, n. 327, reca: "Modifiche delle norme relative alla commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'art. 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453".