Art. 22. 
 
  1. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "In deroga alle disposizioni del comma precedente: 
   a)  l'imposta  relativa   all'acquisto   o   all'importazione   di
aeromobili e di autoveicoli di cui alla  lettera  e)  della  allegata
tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi  di
cui al terzo  comma  dell'articolo  16  concernenti  i  beni  stessi,
nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali  beni,
e' ammessa in detrazione se i  beni  formano  oggetto  dell'attivita'
propria  dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere  esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; 
   b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli  altri
beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni  da
diporto,  alle  prestazioni  di  servizi  di  cui  al   terzo   comma
dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle  prestazioni
di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in  detrazione
soltanto  se  i   beni   formano   oggetto   dell'attivita'   propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa  per  gli  esercenti  arti  e
professioni; 
   c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli
e di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a)  e
c), del decreto del Presidente della Repubblica 15  giugno  1959,  n.
393, non compresi nella allegata tabella  B  e  non  adibiti  ad  uso
pubblico,   che   non   formano   oggetto   dell'attivita'    propria
dell'impresa, alle prestazioni di  servizi  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle  prestazioni
di manutenzione e  riparazione  di  tali  beni,  non  e'  ammessa  in
detrazione fino al 31 dicembre 1990,  salvo  che  per  gli  agenti  o
rappresentanti di commercio; 
   d)  l'imposta  relativa   all'acquisto   o   all'importazione   di
carburanti  e  lubrificanti  destinati  ad  autovetture  e   veicoli,
aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa  in  detrazione
se  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta   relativa   all'acquisto,
all'importazione o all'acquisizione mediante contratti  di  locazione
finanziaria, di noleggio e  simili  di  detti  autovetture,  veicoli,
aeromobili e natanti; 
   e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa  a  prestazioni
alberghiere, a somministrazioni di alimenti e  bevande  nei  pubblici
esercizi, a  prestazioni  di  trasporto  di  persone  e  al  transito
stradale delle autovetture e  autoveicoli  di  cui  all'articolo  26,
lettere a) e c), del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n. 393". 
  2. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  "Per la violazione degli obblighi di  fatturazione  previsti  dagli
articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma,  si  applicano  le  pene
pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo  del
pagamento dell'imposta". 
  3. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o
professioni abbia acquistato beni o  servizi  senza  emissione  della
fattura o con emissione di fattura irregolare da parte  del  soggetto
obbligato ad emetterla, e' tenuto a regolarizzare l'operazione con le
seguenti modalita': 
   a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data  di
effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio  competente
nei  suoi  confronti,  entro  il  trentesimo  giorno  successivo,  un
documento in duplice esemplare contenente le  indicazioni  prescritte
dall'articolo  21  e  deve  contemporaneamente  versare  la  relativa
imposta; 
   b)  se  ha  ricevuto  una  fattura  irregolare   deve   presentare
all'ufficio competente nei  suoi  confronti,  entro  il  quindicesimo
giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un
documento integrativo, in  duplice  esemplare,  contenente  tutte  le
indicazioni prescritte dall'articolo  21  e  deve  contemporaneamente
versare la maggior imposta eventualmente  dovuta.  Un  esemplare  del
documento,  con  l'attestazione  dell'avvenuto  pagamento   o   della
intervenuta    regolarizzazione,    e'    restituito     dall'ufficio
all'interessato che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In  caso
di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente
le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre  al  pagamento
della imposta, salvo che la fattura risulti emessa.". 
4. Nell'articolo 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
  ottobre 1972,  n.  633,  e'  aggiunto,  dopo  il  primo  comma,  il
  seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
  modalita' 
con le quali devono essere effettuate: 
   a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza; 
   b) la distruzione dei beni.". 
  5. Nell'articolo 69, comma primo, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i beni  che  prima  dello  sdoganamento  hanno  formato
oggetto nello Stato di una o piu' cessioni,  la  base  imponibile  e'
costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.". 
  6. Nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Con decreti del Ministro  delle  finanze  possono  inoltre  essere
determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare,
senza  applicazione  dell'imposta,  la  restituzione   alle   imprese
produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste  da
disposizioni legislative, usi commerciali  o  clausole  contrattuali.
Per  determinate  categorie  di  beni,   contenuti   in   recipienti,
imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potra'  essere
disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire  il
pagamento dell'imposta.".