Art. 23. 
 
  1. Nell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni  concernenti
l'imposta di registro, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  il  comma  4  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4. La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di  cui
al comma 1, vale anche per i provvedimenti che  accertano  l'acquisto
per usucapione della proprieta' di immobili o  di  diritti  reali  di
godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in  linea
retta dal precedente proprietario o  titolare  di  diritto  reale  di
godimento.". 
  2. Nell'articolo 8 della tariffa, parte prima,  allegata  al  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,
e' aggiunta la seguente nota: 
   "II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto  per  usucapione
della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui
beni medesimi  sono  soggette  all'imposta  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 1 della tariffa".