Art. 24. 
 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
643, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso  o
dell'acquisto a titolo gratuito, anche per  causa  di  morte,  o  per
usucapione del diritto  di  proprieta'  o  di  un  diritto  reale  di
godimento sull'immobile."; 
    b) all'articolo 4, il primo periodo del primo comma e' sostituito
dal seguente: 
  "L'imposta  e'   dovuta   dall'alienante   a   titolo   oneroso   o
dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione"; 
    c) all'articolo 6, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: 
  "Per gli immobili e per i diritti reali acquistati  per  usucapione
si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa  in
giudicato la sentenza  dichiarativa  dell'usucapione  e  come  valore
iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto
da parte del precedente proprietario o titolare del diritto,  ovvero,
in mancanza, quello venale alla  data  in  cui  ha  avuto  inizio  il
termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma."; 
    d) all'articolo 18, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: 
  "In caso di acquisto per usucapione la  dichiarazione  deve  essere
presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si  e'  verificato
l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della  sentenza
dichiarativa dell'usucapione.".