Art. 24. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile."; b) all'articolo 4, il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "L'imposta e' dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione"; c) all'articolo 6, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma."; d) all'articolo 18, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.".