Art. 25. 1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' aggiunto il seguente comma: "Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di societa' o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22".