Art. 25. 
 
  1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 637, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese
nell'attivo  ereditario  anche  se  per  clausola  del  contratto  di
societa' o dell'atto costitutivo  o  per  patto  parasociale  ne  sia
previsto a favore di altri soci, compresi  quelli  divenuti  eredi  o
legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad  un
prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22".