Art. 26. 
 
  1. Nell'articolo 4, comma 1, lettera  a),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "I  proventi  dell'attivita'  separata  di  ciascun
coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare". 
  2.   Ai   fini   dell'applicazione   della   disposizione    recata
dall'articolo  4,  lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i  proventi
dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono  a  lui  imputati  in
ogni caso per l'intero ammontare. 
  3. Nell'articolo 8, comma 3, primo periodo, del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "la  differenza  puo'
essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi  di
imposta successivi ma non oltre  il  quinto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "la differenza puo' essere  computata  in  diminuzione  del
reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma  non  oltre
il quinto, per  l'intero  importo  che  trova  capienza  nel  reddito
complessivo di ciascuno di essi". 
  4. Nell'articolo 20, comma 1, lettera f),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente periodo: 
"; si considerano in ogni caso esistenti nel territorio  dello  Stato
le partecipazioni in societa' a  responsabilita'  limitata,  in  nome
collettivo e in accomandita semplice ivi residenti;". 
  5. Nell'articolo 44, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  le  parole:  "con  avanzi  di  fusione"  sono
soppresse. 
  6. Nell'articolo 50 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "La
deduzione dei  canoni  di  locazione  finanziaria  di  beni  immobili
strumentali per l'esercizio dell'arte  o  professione  e'  ammessa  a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni. 
I canoni di locazione finanziaria  sono  deducibili  nel  periodo  di
imposta in cui maturano."; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Non sono deducibili le  quote  di  ammortamento,  i  canoni  di
locazione anche finanziaria o di noleggio e le  spese  di  impiego  e
manutenzione  relativi  agli  aeromobili  da  turismo,  alle  navi  o
imbarcazioni da  diporto,  ai  motocicli  con  motore  di  cilindrata
superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture  ed  autoveicoli
di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  con  motore  di  cilindrata
superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli
di cilindrata non superiore, la deduzione e' ammessa nella misura del
50 per cento e limitatamente a un  solo  automezzo  o,  nel  caso  di
esercizio dell'arte o professione in forma associata o  da  parte  di
societa' semplici, a  un  solo  automezzo  per  ciascun  associato  o
socio."; 
    c) nel  comma  5  sono  soppresse  le  parole:  "e  le  spese  di
rappresentanza"; le parole:  "3  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2 per cento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
"Le spese di rappresentanza sono deducibili  nei  limiti  dell'1  per
cento dei compensi percepiti nel periodo di  imposta.  Sono  comprese
nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo  gratuito;
le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o  a  corsi
di  aggiornamento  professionale,  incluse  quelle   di   viaggio   e
soggiorno, sono deducibili nella misura del 50  per  cento  del  loro
ammontare.". 
  7. Nell'articolo 54 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 4 la parola: "nono" e'  sostituita  con  la  parola:
"quarto"; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  "5- bis.  Non  concorrono  a  formare  il  reddito  le  plusvalenze
relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le  autovetture
e gli autoveicoli con motore di  cilindrata  non  superiore  a  2.000
centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non  superiore  a
2.500 centimetri cubici, del comma 8- bis dell'articolo  67,  nonche'
ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma". 
  8. Nell'articolo 56 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Gli interessi derivanti  da  prestiti  fatti  in  qualsiasi
forma  e  sotto  qualsiasi  denominazione,  se  la  misura   non   e'
determinata o e' inferiore, si computano in misura corrispondente  al
tasso ufficiale di sconto  medio  vigente  nel  periodo  di  imposta.
Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli
per dilazione di pagamento, derivanti da  prestiti  ai  dipendenti  e
alla clientela.". 
  9. Nell'articolo 62 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria
e le spese relative al funzionamento di  strutture  recettive,  salvo
quelle relative a servizi di mensa  destinati  alla  generalita'  dei
dipendenti. I canoni di locazione anche finanziaria  e  le  spese  di
manutenzione dei  fabbricati  concessi  in  uso  ai  dipendenti  sono
deducibili per un importo non  superiore  a  quello  che  costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma  3.".
10. Nell'articolo 66 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e  le
perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e
b) del comma 8- bis dell'articolo 67, escluse le  autovetture  e  gli
autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri
cubici o con motore  diesel  di  cilindrata  non  superiore  a  2.500
centimetri cubici, nonche' ai beni  di  cui  alla  lettera  c)  dello
stesso comma.". 
  11. Nell'articolo 67 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 8, la seconda parte e' sostituita dalla seguente: ";
la deduzione  dei  canoni  da  parte  dell'impresa  utilizzatrice  e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore  a
otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla  meta'  del
periodo di ammortamento corrispondente al  coefficiente  stabilito  a
norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa
stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili."; 
    b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: 
  "8-bis.  Sempreche'  non  siano  destinati  ad  essere   utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i  canoni
di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego  e
manutenzione relativi ai seguenti beni: 
    a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto; 
    b) autovetture ed  autoveicoli  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n. 393, con  motore  di  cilindrata  superiore  a  2.000
centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500
centimetri cubici; 
    c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350  centimetri
cubici. 
  8-ter. Per le imprese  che  esercitano  attivita'  di  locazione  o
noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8- bis la
disposizione del medesimo comma si applica, per quelli  dati  in  uso
agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti."; 
    c) alla fine del primo periodo del  comma  10  sono  aggiunte  le
seguenti parole: ", per  le  imprese  individuali  le  autovetture  o
autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o
con motore diesel di cilindrata  non  superiore  a  2.500  centimetri
cubici  si  considerano   in   ogni   caso   adibiti   promiscuamente
all'esercizio  dell'impresa   e   all'uso   personale   o   familiare
dell'imprenditore, salvo che  per  gli  agenti  o  rappresentanti  di
commercio". 
  12. Nell'articolo 74 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
"Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di
un terzo del loro ammontare e  sono  deducibili  per  quote  costanti
nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due  successivi.  Si
considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni
distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi,  denominazioni  o
altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i
contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili.".