Art. 27. 
 
  1. Nell'articolo 102 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, le parole: "puo'  essere  portata  in  diminuzione  del
reddito dei periodi di imposta successivi ma  non  oltre  il  quinto"
sono  sostituite  con  le  seguenti:  "puo'   essere   computata   in
diminuzione  del  reddito  complessivo   dei   periodi   di   imposta
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero  importo  che  trova
capienza  nel  reddito  complessivo  di  ciascuno  di   essi.   Detta
differenza  potra'  tuttavia  essere  computata  in  diminuzione  del
reddito complessivo in misura tale che  l'imposta  corrispondente  al
reddito  imponibile  risulti  compensata  da  eventuali  crediti   di
imposta, ritenute alla fonte  a  titolo  di  acconto,  versamenti  in
acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.". 
  2. Nell'articolo 112, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
le  plusvalenze  relative  alle   partecipazioni   sociali   indicate
nell'articolo 20, comma 1, lettera f).".