Art. 28. 
 
  1. Nell'articolo 123, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  "quale  risulta  dalla  situazione
patrimoniale"  sono  sostituite  con  le   parole:   "quale   risulta
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale" 
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se le azioni o quote 
della societa' la cui perdita e' riportabile  erano  possedute  dalla
societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla  fusione,
la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a  concorrenza
dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o  quote
effettuata ai fini della determinazione del  reddito  dalla  societa'
partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio
al quale si riferisce la perdita e  prima  dell'atto  di  fusione,  e
delle plusvalenze di cui al  comma  2  iscritte  nel  bilancio  della
societa' risultante dalla fusione o incorporante.".