Art. 28. 1. Nell'articolo 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "quale risulta dalla situazione patrimoniale" sono sostituite con le parole: "quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della societa' risultante dalla fusione o incorporante.".