Art. 29. 
 
  1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari  cooperative,  che
costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si
applica, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella  misura  del  15  per
cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facolta'
di optare per il regime della ritenuta di acconto  di  cui  al  primo
comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le  disposizioni  di
cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni,
sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari. 
  2. Per il versamento  delle  ritenute  e  delle  maggiori  ritenute
previste nel presente articolo si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 3 e  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
  3.  Nell'articolo  8,  primo  comma,  numero  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  le
parole: "all'aliquota del" sono aggiunte le parole: "15 per  cento  e
del". 
  4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1  non  si  applicano
agli utili distribuiti in epoca anteriore alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. Gli enti cooperativi i cui statuti  prevedono  l'osservanza  dei
requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
modificazioni, e la destinabilita' degli  utili  residui  a  fini  di
mutualita' e beneficenza conformemente a specifiche  disposizioni  di
legge,  godono  delle  agevolazioni  fiscali  previste  dalle   leggi
vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma  dell'articolo  14
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601.  La  presente  disposizione  deve   intendersi   interpretazione
autentica  del  predetto  articolo  14  e  delle  altre  disposizioni
tributarie  che  subordinano  il  godimento  di   agevolazioni   alla
sussistenza dei requisiti della mutualita' di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.