Art. 30. 1. Nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.". 2. Nell'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: "possono limitarsi" in poi sono sostituite con le seguenti parole: "compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.". 3. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.". 4. Nell'articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".