Art. 30. 
 
  1. Nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati  al
contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando
sia dimostrato, anche sulla base  di  presunzioni  gravi,  precise  e
concordanti, che egli ne e'  l'effettivo  possessore  per  interposta
persona.". 
 2. Nell'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le parole da: "possono limitarsi"  in  poi
sono sostituite con  le  seguenti  parole:  "compresi  i  redditi  da
partecipazioni  in  societa',  associazioni   ed   imprese   di   cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto  o  in
parte non spettanti, possono limitarsi ad  accertare,  in  base  agli
elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si
applica la disposizione dell'articolo 44.". 
  3. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui  all'articolo  75,  comma  4,
terzo periodo, del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si  applica  la
pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese  ed
oneri ammessi in deduzione.". 
  4. Nell'articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Tuttavia  e'  ammessa  la  prova,  sulla  base  di
elementi  certi  e  precisi,  delle  spese  e  degli  oneri  di   cui
all'articolo 75, comma  4,  terzo  periodo,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando  la  disposizione
del comma 6 dello stesso articolo.".