Art. 31. 
 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 605,  nel  testo  sostituito  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784,  e  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), dopo le  parole:  "ai
progettisti  dell'opera";  sono  aggiunte  le  parole:  "domande   ad
amministrazioni  statali  per  la  concessione  di  contributi  e  di
agevolazioni;"; 
   b) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), dopo le  parole:  "ai
soggetti  che  esercitano  l'attivita'";  sono  aggiunte  le  parole:
"domande di iscrizione al Registro  navale  italiano  e  al  Registro
aeronautico italiano, relativamente ai possessori;"; 
   c) nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono  aggiunte
le seguenti lettere: 
    "g- bis) mandati, ordini ed altri titoli di  spesa  emessi  dalle
amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di
obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o  di
lavoro   subordinato,   anche   in   quiescenza,   relativamente   al
beneficiario della spesa e da vincite del gioco  del  lotto  e  delle
lotterie nazionali; 
    g- ter) contratti  di  assicurazione,  ad  esclusione  di  quelli
relativi  alla  responsabilita'  civile,  relativamente  ai  soggetti
contraenti;  contratti  di  somministrazione  di  energia  elettrica,
relativamente agli utenti"; 
   d) nell'articolo 7, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: 
  "Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare
all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti e  i
contratti di cui alla lettera g- ter) del primo  comma  dell'articolo
6."; 
   e) nell'articolo 7, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative
agli atti e ai contratti di cui alla lettera g- ter) del primo  comma
dell'articolo 6 il decreto  stabilisce  anche  i  termini  entro  cui
devono essere date le comunicazioni ed e' emanato di concerto con  il
Ministro del tesoro.".