Art. 32. 1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e' elevata dal 18 per cento al 30 per cento. 2. E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono applicate a titoli di acconto anche nei confronti delle societa' di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.