Art. 32. 
 
  1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati
in serie o di massa, diversi dalle azioni  e  obbligazioni  o  titoli
similari e dai  certificati  di  partecipazione  a  fondi  comuni  di
investimento mobiliare, compresa la differenza tra  la  somma  pagata
agli stessi possessori, o il valore dei  beni  loro  attribuiti  alla
scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui  al  comma  1
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  1983,  n.   512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.  649,
e' elevata dal 18 per cento al 30 per cento. 
  2. E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al  comma
primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli  interessi,
premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni   e   titoli   similari
sottoscritti dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da
enti di gestione delle  partecipazioni  statali  e  da  societa'  per
azioni con azioni quotate in  borsa,  nonche'  delle  obbligazioni  e
degli  altri  titoli  indicati  nell'articolo  31  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le ritenute
sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'articolo 26  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive  modificazioni,  e  quelle  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge  30   settembre   1983,   n.   512,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono applicate a
titoli  di  acconto  anche  nei  confronti  delle  societa'  di   cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.