ART. 10. 1. Gli enti concessionari di autostrade o le societa' da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purche' connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo. 2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1. 3. La concessione di cui al comma 1 e' assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento e' approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalita' di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonche' di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5. 4. Per il conseguimento delle esclusive finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti. 5. Per le medesime finalita' il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1 gennaio di ciascun anno, delle disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalita' attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 526/1985 (Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilita' di grande comunicazione) e' il seguente: "Art. 5. - Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed infrastrutture viarie nelle aree urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai comuni ovvero alle societa' concessionarie di autostrade, previa presentazione da parte di queste ultime di piani economico-finanziari, approvati dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e dal Ministro del tesoro, mutui ventennali fino ad un importo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari indicati, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento. Ai predetti mutui e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. A richiesta del creditore, la garanzia e' automaticamente operativa, trascorsi quarantacinque giorni dalle singole scadenze risultanti dai contratti di mutuo. A seguito dei pagamenti effettuati, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti del creditore". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 531/1982 (Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale) e' il seguente: "Art. 15. - In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento e' assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e' assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo. All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede: a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro; b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro; c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilita' esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sara' stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per la autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonche' la regolamentazione di tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle societa' interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie. I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna societa' effettuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla societa' Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla societa' Autostrade meridionali S.p.a.: a) non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della societa' Autostrade S.p.a.; b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale e' istituito sulle tariffe di pedaggio un sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi. I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonche' dai sovraprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalita' che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle societa' concessionarie autostradali di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32. Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovra' comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria. In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune societa' concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o piu' societa' di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con societa' concessionarie gia' operanti. Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quanto non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospendera' i pagamenti in favore delle societa' sopra indicate". - Il testo del D.M. 29 maggio 1969 (Norme sulla organizzazione, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalita' di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 23 giugno 1969.