ART. 11. 
 
1.  Le  opere  e  gli  interventi  previsti  dalla   presente   legge
costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9,
primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
2. Le prestazioni  derivanti  da  contratti  aventi  per  oggetto  la
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla  presente
legge sono soggette all'imposta sul valore  aggiunto  con  l'aliquota
del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli
immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie. 
2.  L'atto  di  cessione  del  diritto  di  superficie  e'   soggetto
all'imposta di registro in misura fissa. 
 
          Nota all'art. 11:
             La lettera f) del primo comma dell'art. 9 della legge n.
          10/1977 (Norme sulla edificabilita' dei suoli) riguarda gli
          impianti,   le   attrezzature,  le  opere  pubbliche  o  di
          interesse generale realizzate dagli enti  istituzionalmente
          competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite
          anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.