ART. 9. 
 
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo  degli
stessi ovvero  nei  locali  siti  al  piano  terreno  dei  fabbricati
parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari,
anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti  edilizi
vigenti.  Restano  in  ogni  caso  fermi  i  vincoli  previsti  dalla
legislazione in materia  paesaggistica  ed  ambientale  ed  i  poteri
attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni  e  ai  Ministeri
dell'ambiente e per i beni  culturali  ed  ambientali  da  esercitare
motivatamente nel termine di 90 giorni. 
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal  comma  1
e'  soggetta  ad  autorizzazione  gratuita.  Qualora  si  tratti   di
interventi conformi agli  strumenti  urbanistici  ed  ai  regolamenti
edilizi  vigenti,  l'istanza  per  l'autorizzazione  del  sindaco  ad
eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si
pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In  tal
caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dando  comunicazione  al
Sindaco del loro inizio. 
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e  gli  interventi
di cui al comma 1 sono approvate dalla assemblea del  condominio,  in
prima  o  in  seconda  convocazione,  con  la  maggioranza   prevista
dall'articolo 1136, secondo comma, del  codice  civile.  Resta  fermo
quanto disposto dagli articoli 1120, secondo  comma,  e  1121,  terzo
comma, del codice civile. 
4. I comuni,  previa  determinazione  dei  criteri  di  cessione  del
diritto di superficie e su richiesta dei  privati  interessati  o  di
societa' anche cooperative appositamente costituite tra  gli  stessi,
possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei  parcheggi  la
realizzazione di parcheggi da  destinare  a  pertinenza  di  immobili
privati  su  aree  comunali  o  nel  sottosuolo  delle   stesse.   La
costituzione del diritto di superficie e' subordinata alla stipula di
una convenzione nella quale siano previsti: 
 a) la durata della concessione del  diritto  di  superficie  per  un
periodo non superiore a novanta anni; 
 b) il dimensionamento dell'opera ed il  piano  economico-finanziario
previsti per la sua realizzazione; 
 c) i tempi previsti per  la  progettazione  esecutiva,  la  messa  a
disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; 
 d) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di  attuazione
nonche' le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non  possono
essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla  quale  sono
legati da vincolo pertinenziale. I relativi  atti  di  cessione  sono
nulli. 
6. Le opere e gli interventi di  cui  ai  precedenti  commi  1  e  4,
nonche' gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da
enti o imprese  di  assicurazione  sono  equiparati,  ai  fini  della
copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli
32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. 
 
          Note all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  1136  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art.  1136  (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle  deliberazioni).  -   L'assemblea   e'   regolarmente
          costituita   con   l'intervento   di  tanti  condomini  che
          rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
          i due terzi dei partecipanti al condominio.
             Sono  valide le deliberazioni approvate con un numero di
          voti che rappresenti la  maggioranza  degli  intervenuti  e
          almeno la meta' del valore dell'edificio.
             Se  l'assemblea  non  puo'  deliberare  per  mancanza di
          numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in  un
          giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non
          oltre dieci giorni  dalla  medesima;  la  deliberazione  e'
          valida  se  riporta  un  numero  di voti che rappresenti il
          terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo  del
          valore dell'edificio.
             Le  deliberazioni  che  concernono la nomina e la revoca
          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a
          materie      che      esorbitano     dalle     attribuzioni
          dell'amministratore medesimo, nonche' le deliberazioni  che
          concernono  la  ricostruzione  dell'edificio  o riparazioni
          straordinarie di  notevole  entita'  devono  essere  sempre
          prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
             Le  deliberazioni  che  hanno per oggetto le innovazioni
          previste dal  primo  comma  dell'art.  1120  devono  essere
          sempre  approvate  con un numero di voti che rappresenti la
          maggioranza dei partecipanti al condominio e  i  due  terzi
          del valore dell'edificio.
             L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti
          i condomini sono stati invitati alla riunione.
             Delle  deliberazioni  dell'assemblea  si redige processo
          verbale   da   trascriversi   in   un    registro    tenuto
          dall'amministratore".
             -  L'art. 1120, secondo comma, del codice civile prevede
          che:  "Sono  vietate  le  innovazioni  che  possano  recare
          pregiudizio   alla   stabilita'   o   alla   sicurezza  del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano   talune  parti  comuni  dell'edificio  inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino".
             -  Il terzo comma dell'art. 1121 del codice civile cosi'
          recita:   "Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  (qualora
          l'innovazione  importi  una  spesa  molto  gravosa  o abbia
          carattere voluttuario rispetto alle particolari  condizioni
          e   all'importanza  dell'edificio,  e  consista  in  opere,
          impianti  o   manufatti   suscettibili   di   utilizzazione
          separata, n.d.r.) i condomini e i loro eredi o aventi causa
          possono  tuttavia,  in  qualunque  tempo,  partecipare   ai
          vantaggi  dell'innovazione,  contribuendo  nelle  spese  di
          esecuzione e di manutenzione dell'opera".
             -   La   legge   n.  724/1986  reca:  "Nuove  norme  per
          l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita". L'art.
          32  detta  le  disposizioni  per la copertura delle riserve
          tecniche; l'art. 86 reca modifiche  ed  integrazioni  della
          legge  10  giugno  1978,  n.  295  e  del  decreto-legge 23
          dicembre 1976, n. 857, convertito con  modificazioni  nella
          legge 26 febbraio 1977, n. 39, riguardanti, la prima, nuove
          norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro  i
          danni,    e   il   secondo,   modifica   della   disciplina
          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'
          civile  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
          dei natanti.