Art. 7.
                      Effetti dei nuovi stipendi
    1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto  dall'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
    2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 6
del  presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
negli  importi  previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con  diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del decreto che
recepisce    la   presente   ipotesi   di   accordo.   Agli   effetti
dell'indennita'  di  buonuscita,  di licenziamento, nonche' di quella
prevista  dall'art.  2122  codice  civile  si  considerano  solo  gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
    3.    La    corresponsione    dei   nuovi   stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980,
n.  312,  in  materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento
economico.