Art. 8.
                 Fondo per la retribuzione di rischio
                     di posizione e di risultato
    1.  Il  Fondo di posizione, di rischio e di risultato continua ad
essere  finanziato dalle risorse storiche di cui all'art. 44 del CCNL
del 10 novembre 1997, da quelle di cui agli articoli 51 e 58 del CCNL
21 aprile 2006 (biennio economico 2002-2003) nonche' da quelle di cui
agli  articoli 4  e  7  del  CCNL  21 aprile  2006 (biennio economico
2004-2005).
    2.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006, il Fondo di cui al comma 1
continua ad essere alimentato:
      a) dalla  quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi
calamitosi  e  situazioni  di  emergenza per fronteggiare le maggiori
attivita'  rese  dai  dirigenti  del  Corpo  nazionale dei vigili del
fuoco;  tale  quota  dovra'  essere  determinata in sede di ordinanza
adottata dalle competenti autorita';
      b) dagli  introiti derivanti da altri servizi resi, determinati
sulla base delle vigenti disposizioni.
    3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementato dalle
seguenti risorse annue:
      a) per l'anno 2007: euro 88.300;
      b) a decorrere dall'anno 2008: euro 263.500.
    4.  Gli  importi  di  cui  al  comma 3  non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
    5.  Confluiranno  altresi' al Fondo le risorse di cui all'art. 83
del  CCNL  21 aprile  2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico   2002-2003),   concernente  l'indennita'  di  specificita'
professionale,  nonche'  le risorse per la produttivita' collettiva e
per  il  miglioramento  dei  servizi  di  cui  all'art.  47  del CCNL
10 novembre 1997.
    6.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio di
competenza  sono  conservate  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo.