Art. 8. Fondo per la retribuzione di rischio di posizione e di risultato 1. Il Fondo di posizione, di rischio e di risultato continua ad essere finanziato dalle risorse storiche di cui all'art. 44 del CCNL del 10 novembre 1997, da quelle di cui agli articoli 51 e 58 del CCNL 21 aprile 2006 (biennio economico 2002-2003) nonche' da quelle di cui agli articoli 4 e 7 del CCNL 21 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Fondo di cui al comma 1 continua ad essere alimentato: a) dalla quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; tale quota dovra' essere determinata in sede di ordinanza adottata dalle competenti autorita'; b) dagli introiti derivanti da altri servizi resi, determinati sulla base delle vigenti disposizioni. 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2007: euro 88.300; b) a decorrere dall'anno 2008: euro 263.500. 4. Gli importi di cui al comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 5. Confluiranno altresi' al Fondo le risorse di cui all'art. 83 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), concernente l'indennita' di specificita' professionale, nonche' le risorse per la produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'art. 47 del CCNL 10 novembre 1997. 6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.