Art. 9. Utilizzo del Fondo per la retribuzione di rischio di posizione e di risultato 1. Al fine di salvaguardare le specificita' operative dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato e' utilizzato con le seguenti modalita': a) la retribuzione di rischio e di posizione, in attesa dell'individuazione degli incarichi di funzione di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, continua ad essere determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 42 del CCNL del 10 novembre 1997, nonche' quelle di cui all'art. 54 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003). A seguito del provvedimento di individuazione degli incarichi di funzione verranno rideterminate, in sede di accordo integrativo nazionale di cui all'art. 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le misure delle retribuzioni di rischio e di posizione nell'ambito delle risorse finanziarie individuate all'art. precedente del presente decreto. Fermo restando quanto previsto all'art. 62 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), la misura della retribuzione di rischio e di posizione, come rideterminata, in sede di prima applicazione non puo' essere inferiore a quella attualmente in godimento. b) con decreto del Ministro dell'interno, all'inizio di ogni anno, sono determinati, ai sensi degli articoli 76 e 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, gli importi spettanti come retribuzione di risultato, tenendo conto delle risorse disponibili, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), concernenti gli incarichi aggiuntivi e la sostituzione del dirigente. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione di rischio e posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizioni funzionali della qualifica di dirigente generale: euro 35.000; b) posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.000; c) posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.000.