Art. 9.
          Utilizzo del Fondo per la retribuzione di rischio
                     di posizione e di risultato
    1.  Al  fine  di  salvaguardare  le  specificita'  operative  dei
dirigenti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo per la
retribuzione  di  rischio,  di posizione e di risultato e' utilizzato
con le seguenti modalita':
      a) la  retribuzione  di  rischio  e  di  posizione,  in  attesa
dell'individuazione  degli  incarichi di funzione di cui all'art. 77,
comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, continua ad
essere  determinata  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 42 del
CCNL del 10 novembre 1997, nonche' quelle di cui all'art. 54 del CCNL
21 aprile  2006  (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003).  A  seguito  del  provvedimento  di  individuazione degli
incarichi  di  funzione  verranno  rideterminate,  in sede di accordo
integrativo  nazionale  di  cui  all'art.  84 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, le misure delle retribuzioni di rischio e di
posizione  nell'ambito delle risorse finanziarie individuate all'art.
precedente  del  presente  decreto.  Fermo  restando  quanto previsto
all'art.  62 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005
e  biennio  economico  2002-2003),  la  misura  della retribuzione di
rischio  e  di  posizione,  come  rideterminata,  in  sede  di  prima
applicazione  non  puo'  essere  inferiore  a  quella  attualmente in
godimento.
      b) con  decreto  del  Ministro dell'interno, all'inizio di ogni
anno,  sono  determinati, ai sensi degli articoli 76 e 78 del decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217,  gli  importi spettanti come
retribuzione  di  risultato, tenendo conto delle risorse disponibili,
ferme  restando le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 del CCNL
21 aprile  2006  (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003),  concernenti  gli  incarichi aggiuntivi e la sostituzione
del dirigente.
    2.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione di rischio e
posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi
per tredici mensilita':
      a) posizioni  funzionali della qualifica di dirigente generale:
euro 35.000;
      b) posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore:
euro 25.000;
      c) posizioni  funzionali  della  qualifica  di primo dirigente:
euro 20.000.