Art. 15.
                          Ordine del giorno
  1.   L'ordine   del   giorno   di   ciascuna   seduta  e'  definito
analiticamente  dal  Presidente  o,  in  caso di suo impedimento, dal
Presidente  aggiunto.  Nel  caso  di  autoconvocazione  ai  sensi del
precedente  art. 13, comma 2, il Consiglio puo' altresi' deliberare a
maggioranza l'ordine del giorno dell'adunanza.
  2.  Ciascun  componente  puo' chiedere che un determinato argomento
sia  posto  all'ordine  del  giorno.  Se il Presidente non ritiene di
accogliere  la  richiesta ne informa nella prima seduta successiva il
Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa
la data della discussione.
  3.  Se la richiesta di cui al comma precedente e' presentata da una
Commissione  o  da  almeno  quattro  dei  componenti  del  Consiglio,
l'argomento  e'  inserito  all'ordine  del  giorno  della  successiva
adunanza.
  4.  Le  motivate  proposte  di riesame sono iscritte all'ordine del
giorno  dal  Presidente su richiesta della Commissione competente per
materia o secondo le modalita' di cui al comma precedente.
  5.  All'inizio  di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza,
su  proposta  di  ciascuno  dei  componenti,  il Consiglio, ove siano
presenti  tutti i convocati, puo' deliberare di aggiungere all'ordine
del  giorno  altro  argomento.  Tuttavia,  se  un  componente  ne  fa
richiesta, l'argomento e' rinviato alla seduta successiva.