Art. 15. Ordine del giorno 1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' definito analiticamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Presidente aggiunto. Nel caso di autoconvocazione ai sensi del precedente art. 13, comma 2, il Consiglio puo' altresi' deliberare a maggioranza l'ordine del giorno dell'adunanza. 2. Ciascun componente puo' chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione. 3. Se la richiesta di cui al comma precedente e' presentata da una Commissione o da almeno quattro dei componenti del Consiglio, l'argomento e' inserito all'ordine del giorno della successiva adunanza. 4. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal Presidente su richiesta della Commissione competente per materia o secondo le modalita' di cui al comma precedente. 5. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i convocati, puo' deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altro argomento. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento e' rinviato alla seduta successiva.