Art. 10.

         Modalita' di accesso e certificazione dei percorsi

  1.  I  giovani  e  gli  adulti accedono ai percorsi di istruzione e
formazione  tecnica  superiore,  con  il possesso di uno dei seguenti
titoli:
    - diploma di istruzione secondaria superiore;
    - diploma  professionale di tecnico di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, art. 20, comma 1, lettera c).
  2. L'accesso ai percorsi IFTS e' consentito anche a coloro che sono
in  possesso  dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai
sensi  del  decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226, art. 2,
comma 5,  nonche'  a  coloro  che non sono in possesso del diploma di
istruzione   secondaria   superiore,   previo   accreditamento  delle
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione
e  lavoro  successivi  all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di
cui  al  regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
  3.   Ai   fini   del   rilascio,  da  parte  delle  regioni,  della
certificazione  di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), i percorsi si
concludono  con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte
da  commissioni  d'esame costituite in modo da assicurare la presenza
di  rappresentanti  della  scuola, dell'universita', della formazione
professionale ed esperti del mondo del lavoro.
  4.  Le  regioni  definiscono le modalita' per la costituzione delle
commissioni  di cui al comma 1 nonche' le indicazioni generali per la
verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni
di  cui  al  comma 1  e  la  relativa  certificazione,  ai fini della
spendibilita'  dei  titoli  conseguiti  a conclusione dei percorsi in
ambito nazionale e dell'Unione europea.