Art. 9.

                        Standard dei percorsi

  1.  I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito
delle   loro   competenze  esclusive  in  materia  di  programmazione
dell'offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all'art. 4,
rispondono ai seguenti standard:
    a) hanno,  di regola, la durata di due semestri, per un totale di
800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di
specializzazione tecnica superiore;
    b) sono  progettati  e  gestiti  dai  soggetti  associati  di cui
all'art. 69, legge n. 144/1999, per rispondere a fabbisogni formativi
riferiti  ai  settori  produttivi individuati, per ogni triennio, con
accordo   in  sede  di  conferenza  unificata  a  norma  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.