Art. 6.
                         Finalita' e oggetto

  1.  La  presente  sezione disciplina la trasmissione telematica dei
dati  delle  certificazioni  di  malattia dei lavoratori, nei casi di
infermita'  comportanti  incapacita'  lavorativa, da parte del medico
curante  al  Sistema  centrale  di accoglienza, ai sensi dell'art. 1,
comma 810,  della  legge  n.  296  del 2006 e dell'art. 1, comma 149,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. Le modalita' tecniche di acquisizione e di trasmissione dei dati
di  cui al comma 1 sono stabilite nell'allegato disciplinare tecnico,
nel rispetto del Sistema pubblico di connettivita'.
  3.   Le  modalita'  procedurali  e  i  relativi  aspetti  operativi
riguardanti   l'inoltro   dell'attestato   di   malattia   da   parte
dell'I.N.P.S.  e  del  lavoratore  al datore di lavoro sono stabiliti
dall'INPS.