Art. 6. Finalita' e oggetto 1. La presente sezione disciplina la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dei lavoratori, nei casi di infermita' comportanti incapacita' lavorativa, da parte del medico curante al Sistema centrale di accoglienza, ai sensi dell'art. 1, comma 810, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Le modalita' tecniche di acquisizione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono stabilite nell'allegato disciplinare tecnico, nel rispetto del Sistema pubblico di connettivita'. 3. Le modalita' procedurali e i relativi aspetti operativi riguardanti l'inoltro dell'attestato di malattia da parte dell'I.N.P.S. e del lavoratore al datore di lavoro sono stabiliti dall'INPS.